Art. 19.

Art. 19.

Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati ((di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile)) hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

Potrebbero interessarti anche

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO I — DEGLI ORGANI GIUDIZIARI › CAPO I — Del giudice › Sezione III — Della competenza per territorio