Sentenza tributaria nulla se motivata per relationem con la mera adesione al primo grado (Cass. trib. 3037/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 3037 del 11 febbraio 2026 (R.G.N. 14615/2024; camera di consiglio del 28 novembre 2025) — Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, Relatore Gianluca Grasso.

In tema di contenzioso tributario, la sentenza d’appello è nulla per difetto di motivazione (artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 118 disp. att. c.p.c.) se è completamente priva dell’illustrazione delle censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione.

Il fatto

L’Agenzia delle entrate aveva emesso, verso una società poi fallita, un avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA per il 2005, fondato su verifiche della Guardia di Finanza che avevano fatto emergere gravi violazioni (omesse fatturazioni e autofatturazioni, operazioni ritenute inesistenti). La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della società; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava sia l’appello dell’Ufficio sia quello incidentale della contribuente, confermando la sentenza di primo grado. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo tra l’altro l’efficacia del giudicato esterno formatosi su altro avviso, relativo al 2006, e la nullità della sentenza per motivazione apparente.

La motivazione

La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo. Sul giudicato esterno (art. 2909 c.c.), la sentenza tributaria che accerta contenuto ed entità degli obblighi del contribuente per un anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi a imposte dello stesso tipo per gli anni successivi tra le stesse parti, solo per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, e non quando l’accertamento dei diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a operazioni differenti (Cass. n. 38950/2021; Cass. n. 6953/2015): nella specie, trattandosi di operazioni diverse, l’efficacia espansiva del giudicato sul 2006 va esclusa. Sul secondo motivo, invece, la sentenza d’appello è nulla per motivazione apparente: la Corte territoriale si è limitata a richiamare per relationem la pronuncia di primo grado, aderendovi, senza esaminare — anche criticamente — gli articolati motivi dell’appello dell’Ufficio e senza esplicitare l’iter logico-giuridico seguito, così da impedire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni della decisione (Cass. n. 9830/2024). L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo.

La Corte ha accolto il secondo motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbito il terzo; ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

La decisione richiama i giudici tributari a un onere motivazionale effettivo in appello. Non basta aderire alla sentenza di primo grado richiamandola per relationem: occorre illustrare le censure dell’appellante e le ragioni per cui vengono disattese, pena la nullità della sentenza. Per chi impugna, ciò offre un motivo di ricorso concreto quando la pronuncia d’appello si risolva in una mera conferma apodittica, a condizione di assolvere l’onere di autosufficienza (art. 366, n. 6, c.p.c.) riportando la motivazione condivisa e le critiche mosse con il gravame. Sul versante del giudicato esterno, la pronuncia conferma che l’efficacia vincolante tra annualità diverse opera solo per gli elementi permanenti della fattispecie e non quando la lite verte su operazioni e presupposti di fatto distinti.

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