Sospensione per pregiudizialità tra sezioni dello stesso ufficio è illegittima (Cass. civ. Sez. III n. 7261 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un rapporto di identità, connessione o pregiudizialità tra due procedimenti pendenti davanti a magistrati o sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario non giustifica la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. Il giudice della causa pregiudicata deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., salvo che il diverso stato dei due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale regola è un fatto processuale sindacabile, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione. Il principio vale anche nel rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di imprese, trattandosi di mera ripartizione degli affari interni all’ufficio.

Il Fatto

Una società appaltatrice promuove un primo giudizio davanti alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano per contestare la risoluzione del contratto di appalto disposta dall’università committente e per far valere i propri crediti da riserve. L’università resiste e chiede in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni.

La stessa società instaura poi un secondo giudizio davanti al medesimo tribunale, per il pagamento del canone di noleggio degli apprestamenti di cantiere in forza di un contratto stipulato dopo la risoluzione dell’appalto. L’università eccepisce in via subordinata la compensazione con il controcredito risarcitorio e chiede la sospensione del secondo processo fino alla definizione del primo. Il giudice territoriale accoglie l’istanza, ravvisando la pregiudizialità quanto all’accertamento del credito eccepito in compensazione. La società propone regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sostiene la diversità di oggetto dei due giudizi, vertenti su rapporti contrattuali differenti, e l’insussistenza della pregiudizialità circa l’eccezione di compensazione, per essere il controcredito della resistente illiquido e inesigibile, con conseguente configurabilità di una compensazione giudiziale che non consente la sospensione.

La Corte accoglie il ricorso per una ragione preliminare, diversa da quella dedotta e rilevabile d’ufficio. Il principio di nomofilachia è netto: l’identità, la connessione o la pregiudizialità tra procedimenti pendenti davanti a magistrati o sezioni diversi dello stesso ufficio non legittima la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. In tal caso il giudice della causa pregiudicata deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio per i provvedimenti ex artt. 273 e 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato dei procedimenti non precluda la riunione.

Tale violazione integra un fatto processuale sindacabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione nel regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione, come confermato da una risalente e costante linea giurisprudenziale (Cass. n. 21727 del 2006, Cass. n. 13194 del 2008, Cass. n. 17468 del 2010, Cass. n. 16381 del 2011, Cass. n. 12741 del 2012, Cass. n. 13330 del 2012, Cass. n. 22292 del 2015, Cass. n. 12441 del 2017, Cass. n. 7710 del 2022).

La stessa regola governa il rapporto tra controversie pendenti davanti alla sezione ordinaria e alla sezione specializzata in materia di imprese, poiché la ripartizione interna degli affari non incide sulla competenza ma sulla sola distribuzione del lavoro (Cass. Sez. Un. n. 19882 del 2019, Cass. n. 11634 del 2020, Cass. n. 36916 del 2021).

Nel caso concreto, non risultando definito il processo pregiudicante, l’impugnato provvedimento di sospensione è illegittimo. La Corte dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Milano e condanna la resistente alle spese, liquidate in euro 2.800 per compensi, oltre spese forfetarie al 15 per cento, esborsi di euro 200,00 e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *