La concessione in comodato del bene ereditario è accettazione tacita se il fatto è non contestato (Cass. civ. Sez. 2 n. 2256 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accettazione tacita dell’eredità, la concessione in comodato di un bene ereditario da parte del chiamato ad altri costituisce atto di disposizione del bene stesso, che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. Tale circostanza, se tempestivamente allegata dall’attore sin dall’atto introduttivo e poi giuridicamente qualificata nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., deve ritenersi provata qualora non sia stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi dell’art. 115, primo comma, c.p.c. Una contestazione tardiva, formulata per la prima volta in sede di memoria di replica, e comunque generica, non è idonea a escludere l’operatività del principio di non contestazione. Il giudice del rinvio, in quanto vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, non può riesaminare questioni coperte dal giudicato interno, ma deve verificare la sussistenza di altre ipotesi di accettazione tacita o legale, anche d’ufficio, ove la questione sia stata devoluta.
Il Fatto
Una chiamata all’eredità del padre conveniva in giudizio il fratello, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria. Il fratello resisteva, eccependo la prescrizione del diritto della sorella di accettare l’eredità paterna. Il Tribunale rigettava l’eccezione e ordinava la divisione, ma la Corte d’appello, riformando, dichiarava il fratello unico erede degli immobili paterni, accogliendo l’eccezione di prescrizione.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 8980/2017, cassava la sentenza d’appello, affermando che l’accettazione tacita può desumersi solo da un comportamento del successibile, non da atti compiuti da altri. In sede di rinvio, la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva nuovamente l’eccezione di prescrizione, escludendo che la sorella avesse compiuto atti di accettazione tacita. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione gli eredi della chiamata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina i due motivi di ricorso. Con il primo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla mancata espunzione di un documento (la domanda di voltura catastale) che il giudice di rinvio aveva ritenuto non ritualmente prodotto. La Corte dichiara il motivo infondato: la questione dell’accettazione dell’eredità da parte del fratello non era più oggetto del giudizio di rinvio, avente carattere chiuso ex art. 394 c.p.c., essendo il giudice vincolato alle statuizioni della pronuncia di legittimità e precluse alle parti nuove domande e nuove conclusioni.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene fondato. Il giudice di rinvio, dopo aver escluso l’efficacia accettativa della voltura catastale, aveva verificato la sussistenza di altre ipotesi di accettazione tacita, ma aveva ritenuto non provata e tardivamente allegata la circostanza che il fratello avesse continuato a godere degli immobili in forza di un comodato concesso dalla sorella. La Corte censura tale valutazione.
In primo luogo, la circostanza del godimento era stata tempestivamente dedotta sin dall’atto introduttivo, laddove si era allegato che i beni erano nella detenzione del fratello nella qualità di coerede, per essere poi qualificata giuridicamente come comodato solo nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. In secondo luogo, la contestazione del fratello, essendo stata formulata solo in memoria di replica, era tardiva e generica. Al contrario, in udienza il difensore aveva dichiarato che gli immobili erano stati concessi in comodato dal padre, dalla madre e dalla sorella, determinando una non contestazione del fatto ai sensi dell’art. 115, primo comma, c.p.c.
La Corte conclude che la concessione in comodato del bene ereditario da parte della chiamata costituisce un atto di disposizione che implica l’esercizio di un potere riservato all’erede, integrando gli estremi dell’accettazione tacita dell’eredità. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
- Art. 394 c.p.c. – Procedimento in sede di rinvio