Decadenza per riliquidazione pensione decorre dall’entrata in vigore della novella (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7291 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, in relazione alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma la sua decorrenza è fissata a partire dall’entrata in vigore della citata disposizione, e dunque dal 6 luglio 2011. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 15352 del 2015 in materia di emotrasfusioni, esprime una regola generale sulla decorrenza dei nuovi termini di decadenza, valida anche nell’interpretazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 come novellato. Ne deriva che la decadenza opera limitatamente alle differenze sui ratei di pensione anteriori al triennio dalla domanda giudiziale, non sull’intera pretesa.

Il Fatto

Il lavoratore, ex dipendente di una società, era in pensione dal 1999. Nel maggio 2015 presentava domanda di riliquidazione del trattamento ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 526/1996, chiedendo che la percentuale dell’80% fosse applicata su tutte le voci retributive pensionabili indicate per l’assicurazione generale obbligatoria dall’art. 12 l. n. 153/1969.

Il Tribunale rigettava la domanda per intervenuta decadenza. La Corte d’Appello di Trieste, in riforma, accertava il diritto alla riliquidazione, escludendo l’applicabilità della decadenza introdotta dall’art. 38 d.l. n. 98/2001, non applicabile alle prestazioni riconosciute prima del 6 luglio 2011, e dichiarava la nullità della domanda di condanna per indeterminatezza dell’oggetto. L’INPS ricorreva per cassazione; il lavoratore restava intimato.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denunciava la violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come novellato dall’art. 38 d.l. n. 98/2011, nonché dell’art. 252 disp. att. cod. proc. civ.. Secondo l’Istituto la nuova decadenza incide anche sulle pensioni di decorrenza anteriore, con decorrenza dal 6 luglio 2011, e l’atto interruttivo va individuato nella domanda giudiziale, depositata in data successiva al triennio.

La Corte richiama il principio consolidato a partire da Cass. n. 7756 del 2016: il termine di decadenza trova applicazione anche per le prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della novella. L’arresto delle Sezioni Unite n. 15352 del 2015, relativo alle emotrasfusioni, contiene un principio generale sulla decorrenza dei nuovi termini: la disciplina si applica alle situazioni già in essere, ma il termine decorre dall’entrata in vigore della modifica legislativa.

Tale soluzione bilancia due esigenze contrapposte: l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore e la tutela dell’interesse del privato a non vedersi addebitare un’inerzia a lui non imputabile. Il collegio richiama in proposito Cass. n. 29754 del 2019 e le pronunce successive, da ultimo Cass. n. 31952 del 2024.

La Corte precisa poi l’ambito oggettivo della decadenza: l’art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970 estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, e il d.l. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, chiarisce che la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi. L’applicazione ai soli ratei ultratriennali — e non all’intera pretesa — realizza un giusto equilibrio tra diritto alla pensione e decorso del tempo, sanzionando il pensionato con la perdita dell’integrazione di quei ratei (Cass. n. 17430 del 2021; da ultimo Cass. n. 31751 del 2024).

La sentenza impugnata, che aveva escluso del tutto l’applicabilità della decadenza, non si è attenuta a tali principi ed è stata cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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