Distanze dal confine e danno da violazione escluso in re ipsa (Cass. civ. Sez. II n. 7290 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazione delle norme sulle distanze legali, il danno non è in re ipsa: al proprietario confinante compete la tutela in forma specifica per il ripristino e quella risarcitoria, ma il pregiudizio deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici. Il danno risarcibile non riguarda la cosa, bensì il diritto di goderne in modo pieno ed esclusivo, e consiste nella concreta possibilità di godimento perduta in conseguenza diretta della violazione. La liquidazione equitativa esige che il giudice indichi il criterio adottato e i parametri seguiti. Laddove la normativa locale imponga una distanza minima dal confine senza autorizzare la costruzione in aderenza, la prevenzione non è invocabile e l’attore non deve provare la preesistenza del proprio fabbricato.
Il Fatto
Il giudizio origina dalla citazione con cui i proprietari di un immobile lamentavano che la vicina avesse realizzato, sul confine, un muro di contenimento di un terrapieno artificiale e un garage, violando la distanza di cinque metri imposta dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale. Domandavano l’arretramento delle opere e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando il ripristino e la condanna al risarcimento, liquidato equitativamente in un euro al giorno dal collaudo fino all’effettivo arretramento. La Corte d’Appello respingeva il gravame della convenuta, confermando la statuizione risarcitoria e la qualificazione del pregiudizio come danno in re ipsa. La soccombente propone ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono dichiarati inammissibili. La mancanza di accertamento sul fronteggiamento tra le costruzioni è irrilevante: le norme dei regolamenti edilizi che fissano le distanze dal confine tutelano l’assetto urbanistico e la densità edificatoria, sicché rileva la distanza in sé, a prescindere dal fronteggiamento e dai dislivelli tra i fondi.
Il terzo motivo è inammissibile per il principio della doppia conforme ex art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. Il quarto è infondato: nel caso di distanza dal confine l’attore deve provare solo la violazione, non la preesistenza del proprio manufatto. Le Sezioni Unite n. 10318 del 19.5.2016 ammettono la portata integrativa delle norme locali anche in tema di prevenzione, ma i regolamenti possono escluderla prescrivendo una distanza minima dal confine. Poiché il PRG richiamava il punto C4 del D.M. n. 39/1975, l’unica deroga consentita era l’esistenza di edifici contigui costituenti un unico organismo statico, deroga esclusa dalla CTU.
Il quinto e il sesto motivo sono fondati. La Corte d’Appello ha confermato la condanna risarcitoria richiamando il danno in re ipsa e ha omesso di motivare sul criterio di liquidazione, senza confrontarsi con la tolleranza dei confinanti, la modesta entità dell’abuso e l’assenza di allegazione del pregiudizio. Dopo la composizione del contrasto ad opera delle Sezioni Unite n. 33645 del 15.11.2022, il danno va qualificato come presunto o normale e l’attore deve allegare gli elementi e le circostanze del pregiudizio, secondo i criteri degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.; solo allora diviene in re ipsa la prova, non il danno.
La sentenza è cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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