Ricongiunzione contributiva: oneri senza interessi per il pubblico dipendente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7293 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e assuma successivamente un rapporto di lavoro privatistico beneficia della costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, con versamento dei contributi senza interessi. La causa di esclusione prevista dall’art. 126, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973, che richiama l’assunzione di un altro «servizio», opera solo quando venga costituito un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego e non quando si instauri un rapporto di lavoro privato. Ne consegue che, in tale ipotesi, non trova applicazione la disciplina della ricongiunzione di cui all’art. 2 della legge n. 29/1979, con la maggiorazione dell’interesse composto al 4,50%, e il calcolo dell’onere a carico dell’assicurato deve seguire la normativa speciale sulla costituzione della posizione assicurativa.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente dell’aeronautica militare e iscritto all’INPDAP fino al febbraio 2007, aveva poi svolto attività presso una compagnia aerea privata. Nel marzo 2007 aveva chiesto all’INPS la ricongiunzione presso il Fondo Volo della contribuzione accreditata presso l’INPDAP. L’INPS aveva calcolato gli oneri senza applicare l’interesse composto al 4,5% sulla contribuzione trasferita.

Il Tribunale di Verona aveva accolto la domanda di restituzione di parte dell’importo versato e la Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile la disciplina della ricongiunzione e non quella speciale sulla costituzione della posizione assicurativa. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia la violazione dell’articolo unico della legge n. 322/1958 e dell’art. 2 della legge n. 29/1979, per non avere la Corte territoriale applicato la disciplina speciale del d.P.R. n. 1092/1973 in tema di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS.

Il ricorso è fondato. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi dell’Istituto, cui intende dare continuità, e valorizza la peculiarità, per i dipendenti pubblici, della costituzione ope legis della posizione assicurativa e la specialità di tale normativa rispetto alla disciplina della ricongiunzione.

La costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale, perché è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata, purché non abbia maturato il diritto a pensione. A differenza della ricongiunzione, il trasferimento opera solo se il richiedente abbia cessato definitivamente il servizio e non abbia raggiunto i requisiti anagrafici o contributivi per la pensione, e può avvenire solo presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.

Nella specie non è controverso che il controricorrente fosse cessato dal servizio senza maturare diritto a pensione: si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa presso l’INPS, alla stregua degli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, ratione temporis applicabili. Né poteva invocarsi la causa di esclusione dell’art. 126, comma 1, lett. b), che nell’evocare l’assunzione di un altro «servizio» allude, secondo i canoni letterali e sistematici, alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego: da tale eventualità esula l’instaurazione di un rapporto di lavoro privatistico.

La sentenza d’appello, nel sussumere la fattispecie nella disciplina della legge n. 29/1979, presta dunque il fianco alle censure. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito, con rigetto della domanda originaria; le spese dell’intero processo sono compensate in ragione della formazione dell’orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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