Il giudicato sulle mansioni superiori non esonera il pubblico dipendente dall’onere probatorio per i periodi successivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2766 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l’acquisizione della corrispondente qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive. Lo svolgimento di mansioni superiori non produce effetti destinati a durare nel tempo, né è fonte di una stabile modifica del rapporto di durata preesistente tra le parti. Il lavoratore è pertanto onerato, per i periodi di tempo separatamente azionati in giudizio, della allegazione e dimostrazione del riprodursi dei fatti costitutivi del diritto alle retribuzioni superiori, senza che possano operare in suo favore, rispetto a periodi successivi, gli effetti giuridici di un pregresso giudicato relativo a periodi antecedenti. Solo una volta accertati tali fatti costitutivi, purché il regime giuridico sia rimasto invariato, il precedente giudicato può avere effetto quanto alla qualificazione giuridica dell’accaduto come esercizio di mansioni superiori.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame proposto dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva respinto la domanda di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nel periodo successivo al 10.9.2009. Il lavoratore sosteneva che il giudicato formato sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 488/2012, relativo allo stesso fatto ma in un diverso arco temporale, fosse sufficiente a fondare la pretesa anche per il periodo successivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo motivo di ricorso, con cui il lavoratore lamentava la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per non aver la Corte territoriale riconosciuto l’efficacia del giudicato. Richiamando i precedenti di Cass. n. 18901/2019 e Cass. n. 6756/2020, la Suprema Corte ha ribadito che nel pubblico impiego contrattualizzato l’accertamento del giudicato non attribuisce la qualifica superiore, ma solo il diritto alle differenze retributive. Ne consegue che gli effetti del giudicato non si estendono automaticamente ai periodi successivi, gravando sul lavoratore l’onere di dimostrare il riprodursi dei fatti costitutivi. La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo correttamente ritenuto che incombesse sul lavoratore l’onere di provare lo svolgimento di mansioni superiori anche nel periodo successivo a quello coperto dal giudicato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile. Ha ricordato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Fuori da tali ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
Nel caso di specie, la censura non coglieva il decisum e non assolveva agli oneri di specificità richiesti dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. La Corte territoriale aveva valutato la deposizione del direttore di cantiere come completa sull’impianto di videosorveglianza e aveva ritenuto la direzione dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici non idonea, di per sé sola, ad affermare l’espletamento di mansioni superiori. La sentenza impugnata risultava sorretta da una pluralità di ragioni autonome, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione; l’omessa impugnazione di una di esse rendeva inammissibile la censura relativa alle altre, secondo l’orientamento consolidato richiamato da Cass. n. 17182/2020 e Cass. n. 10815/2019.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha dato atto della sussistenza dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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