Retroattività della lex mitior per la maxi-sanzione per lavoro irregolare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14175 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa per l’impiego di lavoratori irregolari, prevista dall’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2002, presenta una finalità deterrente e importi talmente elevati da eccedere il mero carico retributivo-previdenziale eluso, configurandosi come sanzione “sostanzialmente penale” ed elevatamente afflittiva. Tale natura impone l’applicazione del principio di retroattività della lex mitior, come desumibile dall’art. 1 della legge n. 689/1981, letto alla luce dei criteri Engel e della giurisprudenza convenzionale e costituzionale. Ne consegue che la successiva modifica in senso più favorevole al trasgressore della disciplina sanzionatoria deve trovare applicazione anche ai fatti commessi in epoca precedente, salva l’esistenza di disposizioni transitorie contrarie.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catania riformava la sentenza del Tribunale che aveva accolto parzialmente l’opposizione a un avviso di irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento, pari a oltre 134.000 euro, era stato adottato per l’impiego di lavoratori irregolari nell’anno 2002. Il giudice d’appello rigettava l’opposizione ritenendo, tra l’altro, l’appello tempestivo e inammissibili le nuove domande proposte in sede di riassunzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente i quattro motivi di ricorso. Ha dichiarato infondati i primi due e il quarto. In particolare, ha confermato che la pubblicazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, si perfeziona solo con il deposito in cancelleria del testo integrale motivato, non avendo efficacia la mera lettura del dispositivo. Ha inoltre ribadito che, in sede di translatio iudicii ex art. 59 legge n. 69/2009, la riassunzione non consente di introdurre nuove causae petendi o motivi di opposizione non formulati nell’atto introduttivo.
La Corte ha, invece, accolto il terzo motivo, concernente la natura assorbente della c.d. maxi-sanzione. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio, già affermato da pronunce recenti, secondo cui, per verificare l’eventuale natura afflittiva di una sanzione amministrativa, occorre far ricorso a criteri quali l’eccedenza della sanzione rispetto al profitto conseguito dall’autore dell’illecito, indice della finalità di deterrenza e di prevenzione generale negativa.
Applicando tali criteri alla sanzione per lavoro irregolare, la Corte ne ha desunto la natura “sostanzialmente penale”, vista la sua elevata afflittività. Ha quindi ritenuto applicabile il principio di retroattività della lex mitior, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, la sentenza Corte cost. n. 63/2019 e l’interpretazione dell’art. 1 legge n. 689/1981 nel senso della sua applicabilità anche alle sanzioni amministrative di natura punitiva. La conseguenza è che la normativa sopravvenuta più favorevole deve trovare applicazione anche ai fatti pregressi.
In accoglimento di tale motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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