Onere probatorio della banca sul saldo del conto corrente affidato (Cass. civ. Sez. I n. 7380 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di insinuazione al passivo del fallimento del saldo debitore di un conto corrente bancario affidato, l’onere probatorio gravante sulla banca non si estende alla dimostrazione del contratto di apertura di credito collegato e delle relative pattuizioni, ma riguarda l’obbligazione fatta valere e la determinazione del suo ammontare, desumibile dal contratto di conto corrente e dal documento di sintesi sottoscritto dal correntista e dalla integrale produzione degli estratti conto. L’eventuale invalidità, genetica o sopravvenuta, del titolo di singole appostazioni debitorie non giustifica il rigetto della domanda, ma impone il ricalcolo del saldo al netto delle poste non dovute. Il giudice di merito che individui l’oggetto dell’onere probatorio in termini difformi viola l’art. 2697 cod. civ.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria di un credito bancario, chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di una società in liquidazione, in via privilegiata ipotecaria, per il saldo debitore di un conto corrente aperto nel 2009 e oggetto di decreto ingiuntivo esecutivo emesso nel 2015. Il credito comprendeva residuo capitale e interessi al tasso di mora convenzionale.
Il giudice delegato non ammetteva il credito, ritenendolo meritevole di approfondimento istruttorio su istanza del curatore, che aveva eccepito l’usurarietà originaria del rapporto. Esperita CTU, il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione allo stato passivo: da un lato riteneva il decreto ingiuntivo inopponibile alla curatela, dall’altro ravvisava la mancanza di prova del contratto di apertura di credito collegato al conto e l’usura originaria dei tassi. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 117 TUB. La Corte lo accoglie. Il Tribunale era chiamato ad accertare un credito fondato su un rapporto di conto corrente provato per iscritto e corredato da un documento di sintesi sottoscritto dal correntista. Quest’ultimo, anche se non aveva regolato in concreto il rapporto, costituiva comunque la fonte del regolamento convenuto cui fare riferimento ove le successive pattuizioni fossero risultate invalide.
Il percorso del giudice di merito è internamente contraddittorio: egli aveva disposto la CTU proprio per verificare l’usurarietà dei tassi e il rispetto delle condizioni convenute, e aveva poi concluso che la mancata produzione del contratto di affidamento avesse ripercussioni dirette sul saldo, traendone la ragione del rigetto. Per la Corte l’assenza di prova di quei specifici fatti costitutivi avrebbe dovuto condurre, ex art. 2697 cod. civ., non al rigetto della domanda, ma al ricalcolo del saldo sulla base degli estratti conto prodotti, idonei a ricostruirne contabilmente l’andamento.
La Corte rileva altresì l’illogicità del ragionamento che, muovendo dalla nullità del fido di fatto risultante dal documento non sottoscritto, lo utilizza poi come riferimento per affermare il superamento del tasso soglia del periodo, individuato in ragione dei tassi previsti per le aperture di credito in conto corrente superiori a cinquemila euro.
Il principio è netto: il difetto di un valido titolo di appostazioni debitorie, genetico o sopravvenuto, determina la rettifica delle risultanze del conto, non il rigetto della domanda di ammissione al passivo. Quanto all’art. 117 TUB, la Corte ricorda che l’apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità, salvo che sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente scritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell’art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, richiamando Cass. n. 926/2022.
Il secondo e il terzo motivo — relativi alle modalità di accertamento del superamento del tasso soglia e alle sue conseguenze — restano assorbiti. La Corte accoglie il primo motivo, cassa il decreto e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.
Nota della Redazione
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