Limite di finanziabilità nel mutuo fondiario e nullità del contratto (Cass. civ. Sez. I n. 5682 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’art. 38, secondo comma, d.lgs. n. 385/1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto né posta a presidio della sua validità, ma di elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto. La disposizione non integra norma imperativa e la sua violazione non determina la nullità del contratto. Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, la volontà comune in tal senso, incontestata o accertata dal giudice di merito, impedisce al giudice la riqualificazione d’ufficio del contratto, anche in presenza di contestazione sul superamento del limite di finanziabilità.
Il Fatto
Il contribuente — meglio, i mutuatari — proponevano appello avanti la Corte d’appello di Milano nei confronti della società cessionaria del credito bancario e dell’interventore, chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Monza che aveva rigettato l’opposizione a precetto. Il precetto era stato notificato per un importo di € 6.632.879,70 in forza di due contratti di mutuo.
Il giudice del gravame rigettava l’appello, sostanzialmente diretto a far valere la nullità del secondo mutuo per causa illecita, in dipendenza del superamento del limite di finanziabilità. La Corte distrettuale osservava che nessun elemento utile era stato fornito sul valore dell’immobile ipotecato, tale da consentire la verifica del limite. Avverso tale sentenza i mutuatari propongono ricorso per cassazione, resistito con controricorso e ricorso incidentale della società.
La Motivazione della Corte
Il ricorso incidentale, che assume priorità logico-giuridica, è inammissibile sotto un duplice profilo. La censura difetta di specificità, avendo la società riproposto solo stralci dell’atto introduttivo in violazione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., così da non consentire la verifica sulla fondatezza della critica. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8077/2012: quando si denunci un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo, il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti, purché la censura sia proposta nel rispetto delle regole del codice di rito.
Nel caso, la ricorrente incidentale ripropone la propria interpretazione della domanda avversaria, inammissibilmente alternativa rispetto a quella compiuta dalla Corte d’appello. I due motivi del ricorso principale, connessi tra loro, sono invece infondati.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 33719 del 16.11.2022, intervenute a risolvere il contrasto tra l’indirizzo inaugurato da Cass. n. 17352/2017 e l’orientamento contrario alla nullità del mutuo fondiario in caso di superamento del limite di finanziabilità. I principi affermati sono due. Il limite di finanziabilità di cui all’art. 38, secondo comma, d.lgs. n. 385/1993 non è elemento essenziale del contratto e non integra norma imperativa, poiché la violazione, se posta a fondamento della nullità, condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse protetto: la stabilità patrimoniale della banca e il contenimento dei rischi nella concessione del credito.
In secondo luogo, qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali, riconducendolo al mutuo ordinario, neppure in presenza di contestazione sul limite di finanziabilità. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, compensando le spese di legittimità per l’intervento delle Sezioni Unite nelle more del giudizio.
Nota della Redazione
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