Fideiussioni ABI nulle: rilevabilità d’ufficio solo sui fatti già allegati (Cass. civ. Sez. I n. 7385 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nullità parziale dei contratti di fideiussione “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale è rilevabile d’ufficio anche in appello, trattandosi di eccezione in senso lato. Tuttavia il potere officioso incontra un limite rigoroso: il giudice può procedere alla valutazione in iure dei soli fatti già allegati tempestivamente dalle parti. Qualora i fatti costitutivi del vizio non risultino allegati in primo grado, non è consentito al giudice di merito alcun accertamento fattuale, pena la violazione del principio del contraddittorio. La nullità parziale non si estende automaticamente all’intero contratto: spetta a chi ha interesse alla caducazione totale provare l’interdipendenza delle clausole. Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 è atto amministrativo sanzionatorio, privo di natura normativa: non è invocabile il principio iura novit curia e la sua produzione soggiacce alle ordinarie regole probatorie.

Il Fatto

Due fideiussori convenuti in prime cure per il pagamento di un debito garantito da una società, proposto decreto ingiuntivo poi revocato dal Tribunale con condanna al pagamento di una minor somma in favore della banca creditrice. La sentenza di primo grado viene impugnata dalla mandataria della creditrice; nel giudizio di appello si costituiscono anche la cessionaria del credito pro soluto e la banca incorporante.

Gli appellati, solo in sede di precisazione delle conclusioni, eccepiscono l’abusività di alcune clausole della fideiussione, deducendo la nullità per contrasto con la normativa antitrust. La Corte di appello respinge il gravame, ritenendo l’eccezione ammissibile ma generica e priva di elementi di prova. I fideiussori ricorrono per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il rapporto tra rilevabilità officiosa della nullità e onere di allegazione. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 26242 del 2014, ribadisce che il giudice di appello può rilevare d’ufficio una nullità contrattuale non esaminata in primo grado. Questo potere va però coordinato con le regole del processo: la rilevazione è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati, onde evitare che l’esercizio officioso consenta alla parte di recuperare una attività assertiva omessa.

Nel caso concreto, l’accertamento sulla nullità delle fideiussioni poggia su circostanze fattuali complesse: il contenuto delle clausole, la loro corrispondenza con lo schema ABI esaminato dalla Banca d’Italia, la riferibilità temporale dell’accertamento e la persistenza dell’intesa alla data di stipula. Tali fatti avrebbero dovuto essere introdotti già in primo grado, con indicazione dei mezzi istruttori. I ricorrenti non lo hanno fatto.

La Corte esclude poi la producibilità in appello del provvedimento della Banca d’Italia. Applicando l’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., nella versione modificata dal d.l. n. 83 del 2012 (applicabile ratione temporis, essendo la sentenza di prime cure pubblicata nel giugno 2016), il Collegio ricorda che vige un divieto assoluto di nuovi mezzi di prova, salvo prova dell’impossibilità non imputabile. Il provvedimento non è fonte normativa e non può essere acquisito d’ufficio: non è invocabile il iura novit curia.

Quanto al merito antitrust, la Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 41944 del 2021 e la successiva Cass. n. 30383 del 2024: la nullità parziale presuppone la compresenza delle clausole lesive e la riconducibilità delle fideiussioni all’ambito temporale dell’accertamento. Le fideiussioni in esame, stipulate nell’aprile 2011, richiedevano la specifica prova della persistenza dell’intesa, non fornita.

Il ricorso è respinto. Il Collegio condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ., avendo il giudizio trovato definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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