La comunicazione della cessione al debitore non prova l’inclusione del credito nel perimetro traslativo (Cass. civ. Sez. 3 n. 11829 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione o la comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., rileva esclusivamente ai fini dell’opponibilità della cessione e dell’individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento, ma resta estranea alla dimostrazione dell’esistenza dell’atto di cessione e, in particolare, alla prova dell’inclusione del singolo credito nel perimetro dell’operazione traslativa. La denuncia di violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando si deduca che il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, e non quando si contesti la valutazione delle risultanze probatorie. Analogamente, la violazione dell’art. 2729 cod. civ. è prospettabile solo quando il giudice fondi la presunzione su un fatto storico privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non già quando la critica si risolva nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali.

Il Fatto

Il debitore proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della società cessionaria di un credito derivante da un contratto di finanziamento, della quale era stata dedotta la qualità di cessionaria in forza di una cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B. e della legge n. 130/1999. L’opponente contestava la carenza di legittimazione attiva della società ingiungente, eccependo l’inesistenza del contratto di cessione e l’inidoneità della sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale a dimostrare la titolarità del credito, in mancanza del deposito del contratto e di elementi univoci idonei a comprovare l’inclusione del proprio rapporto tra quelli ceduti.

Il Giudice di pace rigettava l’opposizione e il Tribunale, in sede di appello, confermava la decisione, ritenendo dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria sulla base dell’avviso pubblicato, della comunicazione individuale inviata al debitore e di elementi documentali qualificati come indizi gravi, precisi e concordanti. Avverso tale sentenza il debitore proponeva ricorso per cassazione, articolando otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato distintamente i motivi di ricorso, dichiarando inammissibile il primo, relativo alla dedotta erronea ricostruzione del fatto processuale, trattandosi di vizio di natura revocatoria che avrebbe dovuto essere fatto valere ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non di vizio emergente dalla sentenza in sé considerata, come richiesto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per genericità, non avendo il ricorrente individuato specifiche argomentazioni intelligibili atte a dimostrare il contrasto della motivazione con le norme asseritamente violate. Il terzo motivo, concernente l’omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, è stato ritenuto infondato, non essendo stato individuato il contenuto della censura sulla quale vi sarebbe stata omissione. Il quarto motivo, afferente alla completezza dell’avviso di cessione, è stato dichiarato inammissibile, in quanto la censura non denunciava un errore di interpretazione dell’art. 58 T.U.B., ma contestava l’applicazione della norma al caso concreto, sollecitando un non consentito sindacato di merito.

La Corte ha poi precisato la portata dei limiti del sindacato di legittimità in materia di motivazione e di prove. Il vizio di motivazione apparente deve emergere dal testo della sentenza e non dal confronto con elementi esterni al decisum. La violazione dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, e non già quando la critica concerna la valutazione delle prove proposte. Analogamente, la violazione dell’art. 2729 cod. civ. può essere dedotta solo quando il giudice affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando la critica si risolva nella mera prospettazione di una diversa inferenza probabilistica.

Con particolare riferimento all’ottavo motivo, la Corte ha escluso che il giudice di appello avesse fatto un uso distorto del principio di non contestazione. La comunicazione individuale della cessione, non contestata come fatto storico, era stata valorizzata soltanto ai fini dell’opponibilità della cessione al debitore ceduto e dell’esclusione dell’efficacia liberatoria di eventuali pagamenti al cedente. Tale statuizione non implicava alcuna sovrapposizione tra il piano dell’opponibilità e quello della prova dell’esistenza o del contenuto della cessione, dovendosi escludere, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12734 del 2021), che la comunicazione valga a dimostrare l’inclusione del singolo credito nel perimetro dell’operazione traslativa. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1264 c.c.

Tutte le 102 sentenze sull'art. 1264 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *