Inopponibilità al fallimento del contratto bancario privo di data certa (Cass. civ. Sez. I n. 14585 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare, in sede di formazione dello stato passivo, è terzo rispetto al rapporto intercorso tra il creditore e il debitore poi fallito, sicché non è vincolato dall’omessa contestazione degli estratti conto da parte del correntista. Poiché la prova scritta è imposta ad substantiam per i contratti bancari a termini dell’art. 117, comma 1, d. lgs. n. 385/1993, la pretesa creditoria deve essere supportata da documentazione avente data certa ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., anteriore all’apertura del concorso. L’inopponibilità della fonte contrattuale per difetto di data certa equivale a mancanza di prova dell’esistenza del contratto: non possono supplirvi gli estratti conto, benché integrali, né la certificazione ex art. 50 d. lgs. n. 385/1993. Ne consegue che il creditore sprovvisto del titolo negoziale datato non può opporre alla massa dei creditori alcun diritto di credito su di esso fondato.

Il Fatto

Una società bancaria chiedeva l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società per due importi capitali, oltre interessi al chirografo, fondando la domanda su un rapporto di conto corrente di corrispondenza e su un conto anticipi. A sostegno del credito produceva gli estratti conto sino alla data di apertura del fallimento.

Il curatore proponeva l’ammissione per il capitale e il rigetto per gli interessi; il giudice delegato respingeva la domanda per inopponibilità degli estratti conto e per omessa produzione delle operazioni di anticipazione. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo la documentazione non opponibile al fallimento e priva di data certa quanto al conto anticipi. La banca ricorreva per cassazione con quattro motivi; il fallimento intimato non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, incentrata sull’inopponibilità al fallimento dell’approvazione tacita degli estratti conto da parte del debitore, attesa la terzietà del curatore. Da ciò l’irrilevanza dell’omessa contestazione ai fini dell’onere probatorio sulle operazioni sottostanti alle annotazioni in conto.

Il terzo motivo, esaminato preliminarmente, è infondato quanto alla dedotta motivazione apparente, essendo il decreto idoneo a ricostruire l’iter logico seguito. È invece inammissibile per difetto di specificità nella parte sull’omesso esame di fatto decisivo, non essendo stati trascritti i documenti ritenuti rilevanti; e parimenti inammissibile è la censura sulla marcatura digitale, questione nuova che richiede nuovi accertamenti in fatto e impone l’onere di allegare l’avvenuta deduzione in merito.

Il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte richiama la terzietà del curatore in sede di stato passivo e ne trae la necessità che le pretese creditorie siano fatte valere con documentazione avente data certa, antecedente all’apertura del concorso. Ove si verta in tema di contratti per i quali la prova scritta è imposta ad substantiam, come per i contratti bancari a termini dell’art. 117, comma 1, d. lgs. n. 385/1993, tale prova non può essere assolta con altri mezzi in assenza di data certa.

L’inopponibilità della fonte contrattuale per difetto di data certa equivale a mancanza di prova dell’esistenza del contratto e rende inidonei a provarla gli estratti del conto, benché integrali: la prova dell’esistenza della fonte contrattuale scritta con documento equipollente è insostituibile, con conseguente inopponibilità dei diritti di credito su essa fondati. Il ricorso è pertanto rigettato, con raddoppio del contributo unificato e senza pronuncia sulle spese per assenza di difese scritte dell’intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *