Provvedimento Banca d’Italia su intesa anticoncorrenziale non è fatto notorio (Cass. civ. Sez. I n. 7387 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dovere del giudice di conoscere la legge, sancito dall’art. 113 cod. proc. civ. e correlato all’art. 1 disp. prel. cod. civ., non si estende ai provvedimenti amministrativi. Il provvedimento con cui la Banca d’Italia accerta un’intesa anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287 è atto di natura amministrativa, privo dell’efficacia propria degli atti normativi, e non è invocabile attraverso il principio iura novit curia. Ne consegue che la parte che intenda avvalersi dei suoi effetti ha l’onere di produrlo in giudizio, senza che possano valere equipollenti. La sua notorietà non è configurabile: il fatto notorio opera in senso rigoroso, per le sole conoscenze del patrimonio di ogni uomo di media cultura, e richiede nozioni tecniche che ne restano escluse.

Il Fatto

Una banca, dante causa dell’odierna ricorrente, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di alcuni fideiussori per i negativi saldi di conto del debitore principale. Gli intimati proposero opposizione, rigettata in primo grado. In appello la Corte di appello di Bari, d’ufficio, dichiarò la nullità delle fideiussioni perché rilasciate in adesione al modello negoziale predisposto da ABI, le cui clausole — reviviscenza, rinuncia ai termini e sopravvivenza — erano state ritenute dalla Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, frutto di un’intesa lesiva della concorrenza.

La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Il Procuratore Generale, riservata ogni altra deduzione, ha chiesto l’accoglimento del quinto e del sesto motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 33 l. 287/1990 per essere stata la nullità rilevata d’ufficio in difetto della competenza funzionale del Tribunale delle imprese. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse: la controversia era stata introdotta prima dell’istituzione di quella competenza e, in ogni caso, la sua fondatezza non avrebbe condotto ad esito diverso, poiché la competenza della Corte di appello andrebbe comunque riconosciuta. Manca quindi l’interesse a una declaratoria di nullità che rimetterebbe la causa al medesimo organo già pronunciatosi.

Il secondo motivo — violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 101, 112 e 345 cod. proc. civ., per essersi la Corte territoriale pronunciata nonostante il giudicato formatosi sul punto in primo grado — è respinto. L’effetto devolutivo dell’appello preclude al giudice di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi nei motivi d’impugnazione, ma non gli impedisce di fondare la decisione su ragioni in diretta connessione con quelle dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico, né di riesaminare l’intera vicenda nei limiti del tantum devolutum quantum appellatum. Poiché gli appellanti avevano chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza di primo grado che conteneva quella affermazione, il giudice di appello era stato investito di ogni più ampio potere di giudizio sulla validità delle fideiussioni: il giudicato eccepito non sussiste.

Il collegio reputa poi logicamente prioritario l’esame del settimo motivo, con cui la banca deduce la violazione degli artt. 115 e 345 cod. proc. civ. e dell’art. 1 disp. prel. cod. civ., perché la Corte di appello è pervenuta agli esiti contestati sebbene il provvedimento della Banca d’Italia non fosse mai stato prodotto in giudizio. Il motivo è fondato.

Il dovere del giudice di conoscere la legge non si estende ai provvedimenti amministrativi. La natura di atto amministrativo del provvedimento rende inapplicabile il principio iura novit curia di cui all’art. 113 cod. proc. civ., poiché la legalità che esso intende assicurare si riconnette alla soggezione del giudice alla legge e l’art. 1 disp. prel. cod. civ. non comprende tra le fonti del diritto gli atti amministrativi. Spetta pertanto alla parte interessata l’onere di produrre il provvedimento, insuscettibile di equipollenti.

Non giova l’argomento della sua notorietà, perché il fatto notorio — derogando al principio dispositivo — va inteso in senso rigoroso e ricorre solo per le conoscenze del patrimonio di ogni uomo di media cultura, che non richiedono nozioni o giudizi tecnici. Il provvedimento è quindi accolto il settimo motivo, dichiarato inammissibile il primo, infondato il secondo, assorbiti gli altri, con cassazione dell’impugnata decisione in parte qua e rinvio alla Corte di appello di Bari, in altra composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *