Nullità parziale fideiussione ABI e onere di allegazione del contraente (Cass. civ. Sez. 3 n. 8171 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fideiussione stipulata “a valle” di un’intesa dichiarata parzialmente nulla dall’Autorità Garante, la nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI non comporta automaticamente la nullità integrale del contratto. L’accertamento dell’estensione della nullità è governato dall’art. 1419, primo comma, c.c., sicché la parte che invochi la caducazione dell’intero negozio ha l’onere di allegare e provare che, senza la parte colpita da nullità, il contratto non sarebbe stato concluso. Il motivo di ricorso che, sotto la formale deduzione di violazione di legge, prospetti un vizio motivazionale o introduca per la prima volta in sede di legittimità una questione di qualificazione del contratto come autonomo di garanzia è inammissibile ex art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto da una banca nei confronti del fideiussore per il pagamento di rate insolute di un mutuo, sulla base di una fideiussione omnibus. Il Tribunale, accogliendo l’opposizione, dichiarava la nullità dell’intera fideiussione per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, in quanto riproduttiva delle clausole “sovrapponibili” allo schema ABI ritenuto illegittimo. La Corte d’appello, riformando la decisione, accoglieva l’impugnazione della cessionaria del credito e dichiarava la nullità solo parziale delle singole clausole, condannando il fideiussore. Avverso tale sentenza il fideiussore propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina congiuntamente i due motivi in quanto connessi, ritenendoli inammissibili. Con riferimento al primo motivo, la Corte rileva che la ricorrente, sotto la formale deduzione della violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha in realtà prospettato un vizio riconducibile all’error in procedendo di cui al n. 4 della medesima disposizione, concernente le modalità di svolgimento del processo e i fatti processuali. Tale motivo risulta formulato in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non avendo la parte indicato l’atto processuale in cui la questione era stata dedotta.

La Corte osserva inoltre che, anche sotto il profilo della violazione di legge, il motivo è carente per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., mancando la puntuale indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme invocate. La Corte non può essere investita di un compito esplorativo e officioso, in difformità dai principi affermati dalle Sezioni Unite (sent. n. 23745 del 2020). I plurimi argomenti spesi, in particolare quello della causa in concreto e della natura di contratto autonomo di garanzia, integrano una questione nuova, introdotta per la prima volta in sede di legittimità e non sollevata nei precedenti gradi di giudizio, la cui attività di qualificazione del contratto è riservata al giudice del merito.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che la cessionaria abbia proposto una domanda nuova in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c. La reale ratio decidendi della sentenza impugnata risiede nell’applicazione dell’art. 1419, primo comma, c.c., in base al quale la nullità parziale non si estende all’intero contratto se non è allegato e provato che i contraenti, senza la parte colpita da nullità, non lo avrebbero concluso. Tale regola, come precisato dalle Sezioni Unite n. 41994 del 2021 e dalla successiva Sez. I, ord. n. 1170 del 2025, disciplina i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante. La domanda di nullità parziale risulta pertanto del tutto estranea (o secondaria) rispetto a tale regola, con la conseguenza che il motivo non si confronta con la reale ragione della decisione e difetta dei requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

La Corte dichiara, quindi, il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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