Fideiussione e trasferimento d’azienda: esclusa la successione ex art. 2558 cod. civ. (Cass. civ. Sez. I n. 7389 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La successione nei contratti prevista dall’art. 2558 cod. civ. in caso di trasferimento d’azienda opera esclusivamente per i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive. Ne resta esclusa la fideiussione, che è contratto gratuito e unilaterale, con la conseguenza che l’acquirente o il conferitario del ramo d’azienda non subentra nel rapporto fideiussorio e non può essere escusso per il credito garantito. La questione concernente la qualificazione del difetto come legittimazione ad causam o come titolarità del rapporto attiene al merito e, una volta proposta dall’opponente al decreto ingiuntivo, entra nei temi del giudizio, sicché il giudice non può astenersi dall’esaminarla. In sede di legittimità, l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione.

Il Fatto

Una banca agisce in monitorio contro una società di costruzioni per il credito derivante da un finanziamento concesso a una società consortile, garantito da fideiussione prestata in origine da altra società. Quest’ultima aveva conferito il ramo d’azienda, comprensivo delle attività e passività relative alla partecipazione nella consortile, in favore della società poi convenuta.

La società oppone il decreto ingiuntivo sostenendo di non essere subentrata nel rapporto contrattuale posto a fondamento della richiesta, poiché la fattispecie sarebbe disciplinata non dall’art. 2558 cod. civ. ma dagli artt. 2559 e 2560 cod. civ.. Il giudice di primo grado accoglie la domanda della banca; la Corte d’Appello di Napoli, riformando la decisione, dichiara il difetto di legittimazione della banca, escludendo che la fideiussione si trasferisca con il ramo d’azienda perché la norma richiamata riguarda i soli contratti a prestazioni corrispettive. La banca ricorre in Cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi pronunciata sull’eccepita inammissibilità dell’appello. La Corte rigetta: l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo in caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito, e la questione doveva comunque intendersi implicitamente rigettata nella decisione di merito.

Il secondo motivo assume la nullità per violazione degli artt. 167 e 345 cod. proc. civ., sostenendo che si sarebbe dovuto ravvisare un difetto di titolarità del rapporto, non rilevabile d’ufficio. Il motivo è inammissibile: dalla motivazione impugnata e dall’atto di opposizione emerge che la società aveva contestato ex professo la propria successione nel rapporto, sicché la questione faceva parte dei temi del giudizio e il giudice non poteva astenersene, qualunque ne fosse la qualificazione.

Il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalle previsioni dell’atto di conferimento. La Corte lo dichiara inammissibile: secondo la nozione recepita dalle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, non di elementi istruttori. Del trasferimento del ramo d’azienda la Corte territoriale aveva preso atto, e la censura mira in realtà a un riesame delle valutazioni di merito.

Il quarto motivo contesta l’esclusione dell’art. 2558 cod. civ., assumendone l’applicabilità anche ai contratti con prestazioni non completamente eseguite. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi: la Corte d’Appello non si è limitata ad affermare che la norma si applica ai soli contratti corrispettivi, ma ha affermato che il carattere unilaterale della fideiussione rende superflua ogni indagine sullo stato di esecuzione, essendo il primo presupposto applicativo la corrispettività del contratto ceduto.

Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 1321, 1322 e 1936 cod. civ., negando la natura unilaterale della fideiussione per avere la banca tenuto a disposizione le somme finanziate. La Corte rigetta: è principio stabile che la fideiussione sia contratto gratuito e unilaterale, in cui l’unico obbligato è il fideiussore, ove non sia convenuto un compenso. L’affermazione del giudice di merito non è scalfita da deduzioni in fatto. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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