Fideiussione ABI, nullità parziale e onere di prova dell’interdipendenza (Cass. civ. Sez. I n. 7390 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam previsto dall’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell’accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale: l’omessa consegna non produce nullità negoziale. La nullità delle clausole della fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE si estende all’intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del negozio dalla clausola o dalla parte nulla; è pertanto precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. Il ricorso per cassazione che solleciti una nuova valutazione delle risultanze di fatto, o che non si confronti con le ragioni della decisione impugnata, è inammissibile.

Il Fatto

La banca aveva notificato decreto ingiuntivo a fronte dei saldi negativi di conto, chiedendo il pagamento anche nella veste di fideiussori. Gli odierni ricorrenti avevano proposto opposizione, accolta in primo grado limitatamente all’applicazione della clausola di massimo scoperto. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 4774/2019, aveva respinto le doglianze sulla mancanza di prova del credito e sulla dedotta nullità del contratto per omessa consegna della copia, accogliendo invece la pretesa di contrarietà della fideiussione alle norme antitrust, ma limitando la nullità alle sole clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI 2003.

Avverso tale decisione i ricorrenti propongono ricorso per cassazione con quattro motivi, seguiti da memoria; la banca resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che censurava la ritenuta prova del credito sul rilievo della produzione di tutti gli estratti conto, è dichiarato inammissibile perché versato in fatto e diretto a rinnovare il sindacato istruttorio. La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio e che il controllo di legittimità non consente di riesaminare autonomamente il merito, né di contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa interpretazione delle risultanze processuali.

Il secondo motivo, sulla mancata consegna della copia del contratto quale fonte di nullità, è infondato. Richiamando Cass., Sez. I, 3/07/2024, n. 18230, la Corte afferma che il requisito della forma scritta ad substantiam non si estende alla consegna del documento contrattuale, la cui omissione non produce alcuna nullità negoziale. Il giudizio di appello risulta così in linea con il principio di diritto.

Il terzo motivo, sugli effetti anatocistici della commissione di massimo scoperto, è inammissibile per difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: la censura non si confronta con le ragioni della decisione e si sostanzia in una mera perorazione meritale, configurando un “non motivo”.

Il quarto motivo, sull’estensione all’intero contratto della nullità di talune clausole della fideiussione, è infondato. La Corte richiama il principio di conservazione degli atti giuridici e le pronunce Cass., Sez. III, 4/07/2023, n. 18974 e Cass., Sez. III, 13/03/2024, n. 6685: spetta a chi ha interesse alla totale caducazione provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale.

Il ricorso principale è quindi respinto; la natura condizionata del ricorso incidentale ne determina l’assorbimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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