Inammissibile il ricorso per cassazione con motivi cumulativi e non specifici (Cass. civ. Sez. III n. 7558 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che cumuli, in ogni censura, profili di doglianza riconducibili alle diverse ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. è inammissibile, perché rimette alla Corte il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, in violazione del requisito di specificità dei motivi di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il vizio di violazione e falsa applicazione di legge deve essere dedotto non solo con l’indicazione delle norme assunte violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni della sentenza impugnata in contrasto con esse e con l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, così da prospettare una valutazione comparativa fra opposte soluzioni. È inoltre preclusa, in caso di doppia conforme, la deduzione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per effetto dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta infine circoscritto all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il Fatto

Una società attrice conveniva in giudizio la società convenuta chiedendo l’accertamento dei rapporti contrattuali relativi all’affitto di rami d’azienda di un’area di servizio. La convenuta proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo l’accertamento della cessazione dei contratti, il rilascio dei beni aziendali e la condanna al pagamento della penale contrattuale e dei corrispettivi maturati.

Il Tribunale rigettava le domande dell’attrice e accoglieva in parte la riconvenzionale, accertando la cessazione del contratto e condannando la società attrice al pagamento della penale e dei corrispettivi. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione. La società soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi; resisteva la controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto la violazione del requisito di contenuto-forma del ricorso. L’esposizione del fatto processuale si dilunga in plurimi punti e pagine, con rinvii agli atti di merito e riproduzione integrale di documenti, impedendo alla Corte di legittimità una chiara rappresentazione della vicenda e delle questioni giuridiche prospettate. I requisiti di sinteticità e chiarezza, precisa il Collegio, non sono stati introdotti nell’art. 366 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149 del 2022, ma già costituivano caratteristica necessaria del ricorso in cassazione.

Quanto al profilo della specificità, ogni censura cumula profili riconducibili alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. La parte rimette così alla Corte il compito di isolare le singole doglianze, in contrasto con l’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il Collegio ribadisce che il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, per non essere inammissibile, deve dedurre le norme violate e le affermazioni della sentenza in contrasto con esse, sviluppando una valutazione comparativa fra opposte soluzioni. Nel caso di specie le censure si limitano a richiamare le disposizioni senza alcun ragionamento critico.

La Corte dichiara inoltre inammissibili tutte le censure riferite al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la cui deduzione è preclusa dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, in caso di doppia conforme. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, il Collegio ricorda che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo la mancanza assoluta o la motivazione apparente o perplessa. Resta estraneo al giudizio di legittimità qualsiasi accertamento di insufficienza della motivazione.

Passando ai singoli motivi, la Corte ne rileva l’inammissibilità. Quanto alla contestata rilevanza della messa in mora del conduttore, le doglianze sono manifestamente infondate ex art. 360-bis cod. proc. civ.: secondo la giurisprudenza di legittimità, l’obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo ex art. 1591 cod. civ. non richiede la costituzione in mora e permane fino all’effettiva riconsegna del bene. Le censure sul concorso colposo del danneggiato e quelle sulla consulenza tecnica si risolvono in affermazioni apodittiche o in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. La Corte rigetta infine l’istanza di oscuramento ex art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, non ravvisando nella materia né interessi sensibili né esigenze di riservatezza prevalenti sull’interesse pubblicistico alla pubblicità delle decisioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *