Equa riparazione esclusa per giudizio presupposto di valore irrisorio (Cass. civ. Sez. II n. 7595 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata. Il giudice deve pertanto ritenerlo sussistente una volta accertata la violazione, salvo che ricorrano circostanze particolari che facciano positivamente escludere che il pregiudizio sia stato subito. Ai sensi dell’art. 2, comma 2 sexies, lett. g), legge n. 89/2001, il pregiudizio si presume insussistente, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
Il Fatto
Due ricorrenti propongono opposizione avverso il decreto con cui il Consigliere delegato della Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato la loro domanda di equa riparazione, quantificata in 4.500,00 euro ciascuno, per l’irragionevole durata di un giudizio presupposto. Quest’ultimo, introdotto davanti al Giudice di Pace e definito dopo circa dodici anni, era stato proposto per opporsi a un verbale di accertamento per violazione dell’art. 173, comma 3 bis, cod. strada, con sanzione di 148,00 euro, sospensione della patente e decurtazione di cinque punti.
Il Ministero della Giustizia eccepiva che il pregiudizio doveva presumersi insussistente per l’irrisorietà della pretesa. La Corte d’Appello rigettava l’opposizione. I ricorrenti impugnano il decreto in Cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2, comma 2 sexies, lett. g), legge n. 89/2001, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6, par. 1, CEDU, sostenendo che la Corte distrettuale avrebbe ritenuto insussistente il pregiudizio senza indicare gli elementi di fatto o le presunzioni da cui desumere l’irrisorietà del valore. Rilevano la durata ultra-dodennale del giudizio, imputabile a disfunzione del sistema, e la natura in re ipsa del danno.
Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha esercitato l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., applicando la presunzione di insussistenza del pregiudizio per l’esiguità della sanzione pecuniaria, per la limitata incidenza della decurtazione dei punti, per l’esecuzione integrale della sospensione della patente prima che la durata divenisse eccessiva e per la condotta passiva degli opponenti.
La motivazione è conforme all’orientamento consolidato: il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ma non automatica, della violazione, salvo circostanze particolari che ne escludano positivamente la sussistenza (Cass. ord. n. 3970 del 2024; Cass. n. 26497 del 2019; Cass. n. 25519 del 2010; Cass. n. 24269 del 2008).
Quanto alla nozione di irrisorietà, essa va interpretata secondo la giurisprudenza della Corte EDU, che ravvisa assenza di svantaggio significativo in pretese di importo minimo, in genere pari o inferiori a circa 500 euro (Cass. ord. n. 29991 del 2024). Significativo il precedente Rinck c. Francia, relativo a una multa stradale di 150 euro e alla correzione della patente con un punto.
Il fattore della posta in gioco esclude dalla riparazione le violazioni riferibili a giudizi presupposti bagatellari, in rapporto alla condizione sociale e personale del richiedente (Cass. n. 26497 del 2019; Cass. n. 2995 del 2017; Cass. n. 633 del 2014; Cass. n. 5317 del 2013). Nel caso concreto nessuna prova contraria è stata offerta, né allegate particolari condizioni di disagio. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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