Estratto di ruolo impugnabile solo nei casi tassativi (Cass. civ. Sez. V n. 7586 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è impugnabile in via autonoma, salvo che ricorrano i casi tassativi previsti dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, nei quali il ricorrente dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione o per la perdita di un beneficio nei rapporti con essa. Il difetto di interesse ad agire configura mancanza di una condizione dell’azione e va rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall’originaria fondatezza della domanda. La relativa questione è pregiudiziale all’esame del merito e non è impedita dalla formazione di un giudicato implicito, ma solo da un giudicato interno espresso.
Il Fatto
Il contribuente aveva impugnato gli estratti di ruolo relativi a tre cartelle di pagamento, contestando la ritualità delle notifiche. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso originario quanto a due cartelle, regolarmente notificate, e prescritto il credito portato dalla terza, dopo averne dichiarato nulla la notifica.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. La questione centrale, esaminata d’ufficio dalla Corte, riguarda l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e la sorte del giudizio di legittimità a fronte del difetto di interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
La Corte premette il rilievo d’ufficio che la controversia attiene all’impugnazione di estratti di ruolo e, tramite essa, degli atti sottesi. Il difetto di interesse ad agire è questione del tutto preliminare all’esame del merito del ricorso.
L’estratto di ruolo non è impugnabile in via autonoma se non nei casi elencati dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021: pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione, o per la perdita di un beneficio nei rapporti con essa. Tali ipotesi non ricorrono nella specie.
La norma è applicabile ai giudizi in corso, come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., n. 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024). Il contribuente ha quindi interesse a impugnare l’estratto nei soli casi delineati dalla disciplina sopravvenuta. La Corte richiama, sul punto, la giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato inammissibili le questioni relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto al di fuori delle ipotesi previste, spettando eventuali modifiche al Legislatore (Corte cost. n. 190/2023; Corte cost. n. 81/2024).
La mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. U., n. 12637/2008). Essa attiene ai vizi dei requisiti intrinseci della domanda (Cass., Sez. U., n. 475/2015). La Corte distingue poi il difetto di legittimazione ad causam, per il quale la gravità del difetto processuale impedisce la formazione del giudicato implicito anche quando l’eccezione è prospettata per la prima volta in sede di legittimità; solo un giudicato interno espresso preclude il rilievo d’ufficio (Cass., Sez. U., n. 26019/2008).
Nel caso di specie non sussiste alcun giudicato interno espresso. La Corte cassa quindi la sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., per mancanza di una condizione dell’azione, dichiarando inammissibile l’originario ricorso per difetto di interesse ad agire, limitatamente all’impugnativa dell’estratto di ruolo della cartella indicata. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate, essendo sopravvenuto in corso di causa lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
Nota della Redazione
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