Motivazione apparente e liquidazione onorario difensore d’ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 10941 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore d’ufficio, il provvedimento che rigetti l’opposizione limitandosi ad affermare che l’importo liquidato appare equo e conforme ai criteri condivisi dalla sezione dibattimentale, senza alcuna disamina del caso concreto, è affetto da motivazione apparente. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione; resta però denunciabile l’anomalia che si traduce in violazione dell’art. 111 Cost., perché attinente all’esistenza stessa della motivazione. Il vizio è ravvisabile quando il costrutto argomentativo, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non essendo consentito all’interprete integrarlo con congetture.

Il Fatto

Un avvocato, che aveva svolto attività di difensore d’ufficio, dopo il vano tentativo di riscuotere il proprio onorario dall’assistito, chiese al competente Tribunale la liquidazione delle competenze di spettanza. Insoddisfatta della liquidazione, propose opposizione.

Il Presidente del Tribunale rigettò l’opposizione. Avverso tale decisione la professionista ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, resistito con controricorso dal Ministero della Giustizia.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato la mancata liquidazione del compenso per la difesa dell’indagato nella convalida dell’arresto, attività asseritamente autonoma e separata dal successivo giudizio per direttissima, in violazione dell’art. 12, comma 3, d.m. n. 55/2014 e della tabella 15 allegata. Con il terzo motivo si è doluta della mancata liquidazione di spese vive documentate.

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, con assorbimento degli altri: il difetto assoluto di motivazione del provvedimento opposto. La giustificazione offerta dal giudice dell’opposizione si esauriva nell’affermazione che l’importo liquidato appariva equo e conforme ai criteri condivisi dalla sezione dibattimentale per la direttissima.

Il Collegio ha osservato che l’asserto, oltre che intollerabilmente stringato, non è sussumibile nel genus della motivazione, non presentandone alcuna delle qualità necessarie. Ha richiamato il principio per cui la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, salvo il caso di motivazione meramente apparente: evenienza che ricorre quando essa, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito (Sezioni Unite n. 2767 del 2023).

A tale ipotesi si aggiunge il caso in cui la motivazione non possieda l’attitudine a rendere palese la sua riferibilità al caso concreto, apparendo di mero stile, ossia un modello argomentativo apriori che prescinda dall’effettivo sindacato sul fatto. La Corte ha ricordato l’indirizzo secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. impone di denunciare solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, escludendo la rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014).

Poiché il percorso argomentativo è rimasto insondabile e la decisione cripticamente apodittica, il provvedimento è stato dichiarato nullo, essendosi il giudice sottratto al dovere di spiegare le ragioni della decisione, in difformità dal modello imposto dall’art. 111 Cost. L’ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Padova, in persona di altro magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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