Opposizione recuperatoria a cartella: competenza del giudice del luogo della violazione (Cass. civ. Sez. II n. 10011 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione cd. recuperatoria avverso il sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Essa è pertanto rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, con conseguente esclusione del criterio del luogo di residenza dell’intimato o dell’esecuzione. Il giudice adito per la riassunzione, ove ritenga la competenza del giudice che gli ha rimesso la causa, propone regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione, davanti al Giudice di pace di Savona, avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione, eccependo il difetto di notifica dei provvedimenti prodromici alla cartella esattoriale. Il giudice adito si era dichiarato incompetente per territorio, declinando la competenza in favore del Giudice di pace di Ivrea, luogo di residenza dell’intimato e, quindi, dell’esecuzione. Colà il processo era stato riassunto.

Il giudice della riassunzione, rilevato che con l’opposizione era stata contestata la mancata notificazione dell’atto presupposto e che la competenza apparteneva invece al Giudice di pace di Savona, per le violazioni accertate in quel territorio, ha proposto regolamento di competenza d’ufficio avverso l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Savona lo aveva investito della competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dell’opposizione proposta dal ricorrente. Si tratta di opposizione cd. recuperatoria, avverso sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, che risulta diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria. Da tale qualificazione discende il regime processuale applicabile.

Secondo l’orientamento che il Collegio ritiene più persuasivo, siffatta opposizione deve essere proposta nelle forme e con le modalità attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, già previste dagli artt. 22 e 22 bis della legge n. 689 del 1981. Ne consegue che essa è rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, con richiamo a Cass., Sez. 6, n. 24091 del 2018.

Nel caso concreto la Corte ravvisa precisamente tale evenienza. Il ricorrente, affermando di non avere mai ricevuto la notifica dei verbali di infrazione al codice della strada, deduce di conseguenza la prescrizione della pretesa sanzionatoria: ciò conferma che il thema decidendum investe i presupposti della pretesa, e non l’esecuzione.

La richiesta di regolamento formulata ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. è pertanto fondata. Il criterio del luogo di residenza dell’intimato, seguito dal giudice che si era dichiarato incompetente, non è applicabile, perché il criterio di collegamento è quello del luogo di commissione della violazione. In conclusione la Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Savona, dinanzi al quale rimette le parti nel termine stabilito dall’art. 50 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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