Crediti ereditari azionabili dal singolo coerede senza litisconsorzio (Cass. civ. Sez. I n. 5205 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Ciascun partecipante alla comunione può perciò agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Resta salva la facoltà del debitore convenuto di chiedere l’intervento degli altri coeredi, ove sussista un interesse all’accertamento nei confronti di tutti. L’assegnazione del credito a taluni figli integra divisio inter liberos ex art. 734 cod. civ., con esclusione della comunione ereditaria tra coniuge e figli. Nel giudizio di rinvio, il carattere chiuso del procedimento preclude la proposizione per la prima volta dell’eccezione di compensazione, che involge accertamenti di fatto e richiede il rispetto del principio di autosufficienza.

Il Fatto

L’appaltatore di un’opera pubblica convenne in giudizio il committente per il pagamento delle riserve. Il credito fu riconosciuto in secondo grado, sebbene in misura ridotta. Nel giudizio di appello era intervenuta la cessionaria di una quota del credito.

Dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, il giudizio fu proseguito dagli eredi dell’intervenuta. Il giudice del rinvio respinse l’eccezione di estinzione del processo, perché tardiva, e l’eccezione di compensazione, per difetto di certezza del controcredito. L’istituto ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 102 cod. proc. civ.: la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare l’assenza di un litisconsorte necessario, ossia il coniuge della de cuius, anch’egli erede secondo la scheda testamentaria.

Il motivo è infondato. La questione della partecipazione del coniuge era stata posta in appello solo ai fini dell’eccezione di estinzione, respinta per tardività con statuizione non impugnata. Nella presente sede il ricorrente introduce un profilo diverso, quello del litisconsorte necessario. Anche l’integrità del contraddittorio, accertabile d’ufficio in sede di legittimità, non giova al ricorrente: l’attribuzione del credito ai quattro figli costituisce parziale divisio inter liberos ex art. 734 cod. civ., con esclusione della comunione ereditaria tra coniuge e figli.

Ma anche ammessa la comunione, il motivo non sarebbe accolto. I crediti del de cuius non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi, ma entrano nella comunione ereditaria. Secondo l’orientamento di questa Corte, Cass., sez. III, 18 aprile 2024, n. 563, ciascun partecipante può agire singolarmente per l’intero credito o per la sola parte proporzionale alla quota, senza integrare il contraddittorio verso gli altri coeredi. Resta la facoltà del debitore di chiedere l’intervento di costoro, facoltà che l’istituto non ha esercitato.

Con il secondo motivo il ricorrente censura il rigetto dell’eccezione di compensazione, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e la violazione degli artt. 2909, 1243 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.: il controcredito sarebbe ormai certo per essere passata in giudicato la sentenza che lo accertava.

Il mezzo è inammissibile. Il carattere chiuso del giudizio di rinvio preclude la proposizione, in quella sede e per la prima volta, dell’eccezione di compensazione, come affermato da Cass., sez. VI-3, 23 marzo 2017, n. 7506. Inoltre la questione involge giudizi di fatto, dovendo il ricorrente provare la certezza del controcredito, precisare la scadenza dei crediti opposti e rispettare il principio di autosufficienza. Infine non è chiarito perché il credito della de cuius sarebbe compensabile con un controcredito vantato verso soggetti diversi.

Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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