Annullamento delle tariffe Tari e applicazione della tariffa precedente (Cass. civ. Sez. V n. 7646 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Tari, l’annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa non comporta la liberazione del contribuente dall’obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti. Trova invece applicazione, ai sensi dell’art. 69, comma primo, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507 del 1993, la tariffa precedentemente vigente, salva la facoltà del contribuente di richiedere lo sgravio della parte eventualmente superiore o il rimborso della differenza versata. Il Comune, in caso di mancata approvazione delle tariffe nei termini, può applicare ex lege quelle dell’anno precedente, senza necessità di specifica domanda o eccezione. Quanto alla parte variabile, l’esenzione integrale non è configurabile ove il servizio sia istituito e astrattamente utilizzabile; il contribuente che provveda in via autonoma allo smaltimento deve munirsi di preventiva autorizzazione dell’ente o dimostrare i presupposti della riduzione proporzionale.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Teramo il sollecito di pagamento della Tari per il 2018, deducendo che le delibere consiliari istitutive del prelievo erano state annullate dal TAR Abruzzo con sentenza passata in giudicato. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l’atto impositivo sul rilievo che le delibere annullate impedivano all’ente di esigere il tributo.

La CTR Abruzzo, in parziale accoglimento dell’appello principale del Comune e del ricorso incidentale della società, disponeva l’applicazione per il 2018 delle tariffe del 2019, ritenendole meno gravose di quelle del 2017 in base al principio di affidamento, e riconosceva il pagamento integrale della parte fissa e del 20% della parte variabile, avendo la società provveduto in via autonoma allo smaltimento. Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte, riuniti i motivi principale e incidentale, entrambi incentrati sull’art. 1, comma 169, legge n. 296 del 2006, ha ribadito che l’illegittimità di una delibera tariffaria non libera il contribuente da ogni obbligo di pagamento, ma impone l’applicazione della tariffa vigente in precedenza. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

La CTR ha errato nel valorizzare la relazione del settore finanziario comunale per applicare le tariffe del 2019. Una relazione non può derogare ai criteri normativi, né il Comune avrebbe potuto nel 2018 ritenere applicabili tariffe non ancora determinate, tanto più che la sentenza del TAR non era ancora pubblicata. La tariffa del 2017 andava quindi applicata ex lege, senza necessità di specifica domanda del Comune.

Sul secondo e terzo motivo, la Corte ha confermato l’obbligo del pagamento del tributo in regime di privativa, indipendentemente dall’effettiva fruizione del servizio, purché lo stesso sia istituito e astrattamente utilizzabile. La CTR non poteva invocare il regolamento Tari 2019, ratione temporis inapplicabile all’annualità in esame. Il contribuente che smaltisca in proprio rifiuti assimilati ha diritto a una riduzione proporzionale, non all’esenzione integrale, e solo ove munito di preventiva autorizzazione dell’ente o in presenza dei presupposti della mancata istituzione o impossibilità di utilizzazione del servizio.

Anche l’art. 1, comma 656, legge n. 147 del 2013 non trova applicazione, non essendo stati dedotti né provati i presupposti del regime agevolativo. La sentenza è stata pertanto cassata in accoglimento del ricorso principale e disatteso quello incidentale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *