Conflitto tra giudicati tributari: prevale il secondo formato (Cass. civ. Sez. V n. 15621 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza, contraria alla precedente, non sia stata sottoposta a revocazione. L’impugnazione per revocazione è ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato. Ne consegue che il preteso vizio revocatorio della sentenza di appello tributaria non è deducibile in cassazione, ma va fatto valere davanti alla stessa Commissione Tributaria Regionale, ai sensi dell’art. 65, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, potendo la violazione delle norme processuali essere proposta in sede di legittimità solo avverso la sentenza emessa all’esito del giudizio di revocazione.
Il Fatto
L’agente della riscossione, poi succeduto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificava a una contribuente, socia accomandataria di una società in liquidazione, una cartella esattoriale recante l’intimazione al pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di imposte, interessi e sanzioni.
La contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. L’appello veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale, che condannava l’impugnante alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di una somma equitativamente determinata. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992. La Corte lo dichiara inammissibile: la doglianza non si confronta con la motivazione del decisum, che ha fondato la cartella su una precedente sentenza della stessa CTR passata in giudicato e costituente titolo esecutivo. La norma richiamata, regolante il pagamento del tributo in pendenza del processo, non è invocabile a fronte di un titolo esecutivo costituito da sentenza definitiva, né la sua sola citazione nella parte dedicata allo svolgimento del processo ha inciso sulla soluzione della controversia.
Il secondo motivo prospettava un preteso vizio revocatorio, consistente nella violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza della CTP. La Corte rileva che una simile doglianza andava fatta valere mediante ricorso per revocazione davanti alla stessa Commissione Tributaria Regionale che aveva pronunciato la sentenza, giusta l’art. 65, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992. Ai sensi dell’art. 67, comma 2, del D. Lgs. cit., la violazione delle norme processuali sarebbe stata deducibile in legittimità solo avverso la sentenza emessa all’esito del giudizio di revocazione.
Anche riqualificando il motivo come diretto a far valere un giudicato esterno già eccepito in appello, esso resta infondato. La sentenza della CTP si è limitata ad annullare i ruoli impugnati in quel giudizio, senza dichiarare inutiliter data la sentenza che costituisce il titolo esecutivo della cartella. L’eventuale contrasto fra le due pronunce andava fatto valere mediante impugnazione per revocazione di quella passata in giudicato per ultima, sempre che essa non avesse già deciso sull’eccezione.
La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di due giudicati contrastanti, prevale il secondo giudicato, salvo che sia stato sottoposto a revocazione (Cass. n. 13804/2018; nello stesso senso Cass. n. 2462/2024, Cass. n. 27357/2020, Cass. n. 2082/1998). Infine, quanto alla sentenza della CTP, essa risulta pronunciata fra parti diverse da quelle del giudizio definito dalla sentenza posta a titolo, sicché nessun conflitto di giudicati è configurabile. Il ricorso è respinto, con attestazione dell’obbligo di versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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