Soci di società di capitali estinta responsabili per i debiti tributari (Cass. civ. Sez. V n. 7643 del 22.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, quando non corrisponda al venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, integra un fenomeno successorio in virtù del quale l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. I soci succeduti rispondono anche delle sanzioni tributarie, in ossequio all’art. 2495 c.c., poiché diversamente sarebbe vanificata la ratio dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia della violazione. La responsabilità del socio non presuppone l’utile partecipazione alla distribuzione dell’attivo liquidato, che non è requisito costitutivo della successione. Il giudicato esterno formatosi in separati giudizi promossi da altri coobbligati solidali non è invocabile quando difetta l’identità delle parti e la diversità delle partecipazioni societarie rende differente l’entità della pretesa.
Il Fatto
Un socio impugnava la cartella di pagamento notificatagli per conto dell’Agenzia delle Entrate, portante un’iscrizione a ruolo di rilevante importo riferita a debiti tributari di una società di capitali estinta. La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo insussistente ogni ipotesi di responsabilità solidale tra la società di capitali e i suoi soci. L’Ufficio proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’impugnazione, sul presupposto che il socio di società di capitali risponda nei limiti della quota societaria, a differenza del socio di società di persone.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione con tre motivi. Il controricorrente resisteva ed eccepiva in memoria la sussistenza di un giudicato esterno, formatosi in separati giudizi proposti dagli altri coobbligati solidali, che aveva annullato la medesima cartella nei loro confronti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di giudicato esterno. La ritiene ammissibile, poiché le pronunce invocate risultano depositate in data successiva alla conclusione del giudizio di merito, come confermato dal richiamo a Cass. Sez. I, Ordinanza n. 5370 del 29/02/2024 e a Cass. Sez. V, Sentenza n. 25863 del 02/09/2022. Nel merito, tuttavia, l’eccezione è respinta: difetta l’identità delle parti in causa e la diversità delle partecipazioni societarie rende differente l’entità della pretesa cui ciascun socio è chiamato a rispondere.
Passando ai motivi, il primo e il secondo — connessi e trattati congiuntamente — deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. La Corte li ritiene fondati.
Il giudice di merito aveva correttamente richiamato i principi affermati da Cass. Sez. Un., Sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013: dopo la riforma del diritto societario attuata dal d. Lgs. n. 6 del 2003, all’estinzione della società consegue un fenomeno successorio per cui l’obbligazione sociale si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità vigente pendente societate.
La sentenza impugnata ha però erroneamente escluso che i soci di società di capitali possano essere destinatari di titoli esecutivi per responsabilità solidale. Tale affermazione è disallineata dai principi richiamati, come puntualizzato da Cass. Sez. V, Ordinanza n. 23341 del 29 agosto 2024: l’estinzione della società di capitali integra un fenomeno successorio sui generis e i soci succeduti rispondono anche delle sanzioni tributarie, nei limiti di quanto riscosso in liquidazione, in ossequio all’art. 2495 c.c.
La Corte precisa altresì che l’utile partecipazione alla distribuzione dell’attivo non è presupposto costitutivo della successione, richiamando Cass. n. 5988/2017, Cass. n. 9094/2017, Cass. n. 20358/2015 e il successivo orientamento assestatosi, da ultimo, con Cass. Sez. Un. n. 619/2021. Il terzo motivo, formulato quale vizio di omesso esame ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c., resta assorbito. La sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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