Rimborso oneri fideiussori IVA e termine biennale di decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 7645 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 8, comma 4, legge n. 212 del 2000 impone all’amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, e l’espressione “ha dovuto richiedere” va intesa come necessità della garanzia in rapporto allo scopo perseguito, non come esistenza di un obbligo normativo. Il diritto al rimborso di tali oneri ha pertanto portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, essendo volto a preservare l’integrità patrimoniale del contribuente. Ne consegue che all’azione di restituzione degli oneri fideiussori non è applicabile il termine decadenziale biennale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, la cui applicazione addosserebbe al contribuente il rischio finanziario che il diritto unionale vieta.

Il Fatto

Una società aveva presentato all’Agenzia delle entrate istanza di rimborso degli oneri fideiussori, pari a 45.626,41 euro, sostenuti per le fideiussioni prestate al fine di ottenere il rimborso dei crediti IVA di tre trimestri del 2012, per un importo di 3.470.000,00 euro. L’Ufficio aveva negato il rimborso e la società aveva impugnato il diniego.

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso. In appello l’Ufficio proponeva appello incidentale incentrato sulla tardività dell’istanza; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello incidentale e dichiarava inammissibile il ricorso principale. La società contribuente ricorreva quindi in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione del giudicato esterno formatosi prima della sentenza impugnata, invocando gli artt. 2909 cod. civ., 324 cod. proc. civ. e 49 d.lgs. n. 546 del 1992. Il motivo è infondato. La Corte rileva che il giudicato richiamato si era formato nel corso del giudizio di merito e, secondo la costante giurisprudenza (Cass. Sez. I, ordinanza n. 5370 del 29.02.2024), l’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato durante il giudizio di merito, restando precluse in tale sede le questioni nuove.

Con il secondo motivo la società censurava la violazione degli artt. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 8, comma 4, legge n. 212 del 2000, per avere il giudice d’appello applicato il termine biennale alla domanda di restituzione degli oneri fideiussori. Il motivo è fondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la norma comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha dovuto richiedere (Cass. n. 16409 del 2015; Cass. n. 22720 del 2020).

Il diritto al rimborso dei costi della garanzia fideiussoria ha dunque portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria (Cass. n. 5508 del 2020; in termini Cass. n. 31092 del 2021). Esso risponde all’esigenza di preservare l’integrità patrimoniale del contribuente quando la pretesa impositiva risulti infondata o la pretesa di rimborso sia legittima.

La Corte richiama inoltre il consolidato orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE 28 febbraio 2018, causa C-387/16; 6 luglio 2017, causa C-254/16; 12 maggio 2011, causa C-107/10), secondo cui gli Stati membri dispongono di libertà quanto alle modalità di rimborso dell’eccedenza IVA, purché il sistema non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo. Assoggettare al termine biennale l’azione di restituzione comporterebbe proprio l’addossamento al contribuente di tale rischio. Il secondo motivo è quindi accolto e la sentenza è cassata; la controversia, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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