Deduzione costi: la fattura generica non ne prova l’inerenza (Cass. civ. Sez. V n. 7718 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i costi sono deducibili se soddisfano i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità, ai sensi dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986. Grava sul contribuente, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare non solo l’inerenza del costo all’attività d’impresa, ma anche la sua effettiva sussistenza e il preciso ammontare, con documentazione dalla quale si ricavi la ragione della spesa. La fattura costituisce elemento probatorio a favore dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972 e idonea a rivelare natura, qualità e quantità delle prestazioni. Il giudice di merito deve compiere l’indagine sulla determinatezza o determinabilità del costo, valutando anche il contenuto della fattura e il suo importo.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società esercente attività di intermediazione creditizia un avviso di accertamento, recuperando a tassazione, per l’anno d’imposta 2007, costi ritenuti non sufficientemente documentati e non oggettivamente determinabili per un importo di Euro 645.700,00. L’atto traeva origine da un verbale di constatazione della Guardia di Finanza: un’altra società, amministrata dal fratello dell’amministratore della contribuente, aveva emesso una fattura per il medesimo importo, a fronte di prestazioni di collaborazione nella ricerca di mezzi finanziari, con descrizione asseritamente generica. Le due società avevano stipulato un accordo quadro privo di data certa, nel quale il compenso non era determinato a priori.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo il costo dimostrato nella sua precisione e certezza oggettiva, corrispondendo l’importo alla percentuale di provvigione sul volume di intermediazione dell’anno, e giudicando irrilevante il vincolo di parentela tra gli amministratori. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 109 d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo è fondato perché la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi indagine sulla determinatezza o determinabilità del costo.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. L’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis, subordina la deducibilità delle spese alla loro riferibilità ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi concorrenti a formare il reddito. La giurisprudenza costante richiede i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, come affermato da numerosi precedenti tra cui Cass. n. 10167 del 2012, Cass. n. 3258 del 2013 e Cass. n. 426 del 2015.

Quanto alla distribuzione dell’onere della prova, spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare i fatti costitutivi della maggiore pretesa, mentre grava sul contribuente la prova dei fatti che danno luogo a costi deducibili e della loro inerenza, senza che l’attività argomentativa dell’Erario determini alcuna inversione dell’onere (Cass. n. 12424 del 2011; Cass. n. 24880 del 2022). Il contribuente deve provare anche l’effettiva sussistenza e il preciso ammontare del costo, attraverso documentazione da cui ricavare la ragione della spesa, non essendo sufficiente la sola contabilizzazione (Cass. n. 6650 del 2006; Cass. n. 23626 del 2011).

Con specifico riguardo alla fattura, la Corte richiama il precedente in cui la deducibilità è stata negata per la genericità della descrizione della prestazione e la laconicità del contratto, oltre che per l’ingente ammontare del costo (Cass. n. 21184 del 2014; Cass. n. 22403 del 2014). La fattura è elemento probatorio solo se conforme ai requisiti dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972 e idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni, potendo il contribuente integrarne il contenuto con altri elementi di prova (Cass. n. 21980 del 2015; Cass. n. 14858 del 2018).

Nel caso concreto, l’indagine andava condotta considerando soprattutto il contenuto della fattura e il relativo importo, non solo le pattuizioni, altrettanto generiche, dell’accordo quadro privo di data certa. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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