Delega di firma nell’avviso di accertamento e notifica analogica valida (Cass. civ. Sez. V n. 7719 del 23.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’avviso di accertamento di cui all’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973, la delega alla sottoscrizione del capo dell’ufficio ad altro impiegato della carriera direttiva costituisce delega di firma e non delega di funzioni: essa non richiede l’indicazione espressa della durata né delle ragioni, non esercitando il delegato alcun potere o competenza riservata al delegante. Non trova quindi applicazione la disciplina dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001. La copia analogica dell’avviso sottoscritto digitalmente e attestata conforme all’originale informatico ai sensi dell’art. 23 del CAD tiene luogo dell’originale ed è validamente notificata anche a mezzo del servizio postale, senza necessità della notifica a mezzo p.e.c. La motivazione per relationem alle conclusioni del p.v.c. della Guardia di Finanza non è illegittima, realizzando una economia di scrittura che non pregiudica il contraddittorio.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli un avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2011, con cui, all’esito di indagini bancarie, era stato determinato un maggiore imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva. In parziale accoglimento del ricorso, la C.T.P. annullava i recuperi relativi all’Irap.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello davanti alla Commissione tributaria regionale della Campania, che lo rigettava, integrando in parte la motivazione di primo grado. Contro la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo l’illegittimità dell’accertamento per essere stato sottoscritto da soggetto privo di idonea delega e per essere stato notificato in copia cartacea anziché a mezzo p.e.c., pur essendo l’atto formato e firmato digitalmente.
La Corte ha ritenuto la prima censura infondata, richiamando un consolidato orientamento (Cass. n. 28850/2019, Cass. n. 11013/2019, Cass. n. 8814/2019, che supera la precedente impostazione di Cass. n. 22803/2015), secondo cui la delega di firma non richiede indicazione nominativa del delegato, né temporaneità, né motivazione, ben potendo l’individuazione del delegato avvenire anche mediante ordini di servizio che richiamino la qualifica rivestita. Esclusa l’applicabilità della disciplina sulla delega di funzioni, la Corte ha osservato che nella specie la delega recava comunque il nominativo del delegato, le ragioni e il termine di validità, il che escludeva la rilevanza delle doglianze anche in fatto.
Quanto alla notifica, la Corte ha precisato la motivazione della C.T.R., che aveva invocato l’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995, norma riferibile agli avvisi emessi tramite sistemi automatizzati. Ha invece richiamato l’art. 23 del CAD e il principio per cui la copia analogica dichiarata conforme all’originale informatico tiene luogo di quest’ultimo ed è validamente notificata anche a mezzo posta, oltre che a mezzo p.e.c. (Cass. n. 13995/2024, Cass. n. 16293/2024, Cass. n. 17475/2024). Il contribuente non aveva disconosciuto espressamente la conformità del documento analogico, né l’attestazione di conformità lasciava dubbi sulla sottoscrizione digitale, riferendosi al contenuto integrale dell’originale.
Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente censurava la valutazione della prova e la motivazione per relationem al p.v.c. della Guardia di Finanza. La Corte ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, non risultando contestata la completezza della documentazione prodotta dall’ufficio, e ha giudicato infondato il terzo, richiamando il principio per cui la motivazione per relationem non è illegittima e realizza una economia di scrittura che non pregiudica il contraddittorio (Cass. n. 18160/2022, Cass. n. 6524/2020).
Il quarto motivo, incentrato su un asserito travisamento della prova in tema di contraddittorio per i tributi armonizzati, è stato ritenuto infondato e in parte inammissibile, avendo la C.T.R. statuito che il contraddittorio era garantito dal termine dilatorio di sessanta giorni tra la notifica del p.v.c. e l’emissione dell’avviso, statuizione rimasta priva di censura. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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