Spese di sponsorizzazione deducibili se inerenti anche solo in via indiretta (Cass. civ. Sez. V n. 7741 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’inerenza dei costi di sponsorizzazione rispetto all’attività di impresa va intesa in senso qualitativo, come riferibilità del costo all’attività economica anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, e non in senso quantitativo, come utilità o concreto vantaggio. Le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di pubblicità, e non di rappresentanza, quando sono erogate per iniziative volte prevalentemente alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi. La mancanza di un incremento di fatturato o la sproporzione tra spesa e ricavi non escludono di per sé la deducibilità, salvo che l’Amministrazione ne dimostri la macroscopica antieconomicità quale indizio dell’assenza di connessione tra costo e attività d’impresa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società due avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2015. L’Ufficio contestava l’illegittima deduzione, ai fini IRAP e IRES, e la correlata indebita detrazione ai fini IVA dei costi sostenuti in forza di un contratto di sponsorizzazione stipulato con una scuderia automobilistica. Secondo la prospettazione erariale si trattava di costi non inerenti, perché l’attività della contribuente era di tipo Business to Business, la veicolazione del messaggio attraverso ambienti sportivi era inverosimile, mancava prova di incremento del fatturato e le compagini sociali delle due società erano riconducibili agli stessi soggetti.
La CTP accoglieva i ricorsi riuniti. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado respingeva l’appello erariale. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, incentrato sulla qualificazione delle spese e sull’art. 109, comma 5, TUIR.
La Motivazione della Corte
Il motivo è infondato. La Corte ricostruisce la nozione di contratto di sponsorizzazione: lo sponsorizzato si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto, traducendosi per lo sponsor in una forma di pubblicità indiretta.
Il passaggio centrale riguarda la nozione di inerenza. La Corte richiama il superamento della concezione fiscale collegata a una valutazione di utilità o congruità della spesa, affermando che il principio esprime la riferibilità dei costi all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, ed esclude solo i costi collocati in una sfera estranea. L’inerenza va quindi apprezzata con un giudizio qualitativo, distinto da quello quantitativo di congruità. L’antieconomicità della spesa può fungere da indice rivelatore del difetto di inerenza, ma non si identifica con esso.
La Corte distingue il piano delle imposte dirette da quello dell’IVA. Nelle prime l’Amministrazione, contestando l’incongruità o l’antieconomicità, assume rilievo probatorio indiziario e grava sul contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni; in materia di IVA, invece, l’inerenza non può essere esclusa per la mera sproporzione o incongruenza, salvo che l’Amministrazione ne dimostri la macroscopica antieconomicità quale indizio dell’assenza di connessione tra costo e attività.
Sul piano qualificatorio, le spese di rappresentanza ex art. 108 TUIR sono quelle affrontate per accrescere prestigio e immagine dell’impresa; le spese pubblicitarie o di propaganda sono quelle erogate per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi, servizi o dell’attività svolta. Le spese di sponsorizzazione rientrano in questa seconda categoria e sono deducibili quando il soggetto trae dallo sfruttamento del segno distintivo un’utilità per il potenziale incremento dell’attività.
La Corte richiama la giurisprudenza unionale: la pronuncia 25 novembre 2021, causa C-334/20, ha precisato che l’art. 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE consente la detrazione dell’IVA assolta a monte per servizi pubblicitari quando sussiste un nesso diretto e immediato con le operazioni a valle o con il complesso delle attività economiche, senza che rilevino il prezzo eccessivo rispetto a un valore di riferimento o la mancanza di aumento del fatturato. Il giudice di merito aveva accertato una specifica correlazione tra utilizzo del marchio e potenziale utilità per l’impresa, con valutazione in fatto non rivisitabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Nota della Redazione
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