Confidi minori: valide le fideiussioni per crediti fiscali, nessuna nullità virtuale (Cass. civ. Sez. I n. 7814 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fideiussione prestata da un c.d. confidi minore, iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.U.B. ratione temporis applicabile, nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa. La nullità virtuale non è prevista in modo testuale, né è ricavabile indirettamente dalla previsione secondo cui tali soggetti svolgono «esclusivamente» l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi o strumentali. Il rilascio di fideiussioni non costituisce attività riservata a soggetti autorizzati, come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B. Dalla validità della garanzia discende l’esistenza del diritto del creditore garantito e la fondatezza della domanda di ammissione al passivo del fallimento del fideiussore.

Il Fatto

Una società concessionaria della riscossione propose due domande di ammissione al passivo del fallimento di una società cooperativa di garanzia collettiva fidi, parte in privilegio e parte in chirografo, per imposte e accessori dovuti da contribuenti per i quali la fallita aveva prestato garanzia fideiussoria in favore dell’erario.

Il giudice delegato respinse le domande, ritenendo nulle le fideiussioni rilasciate da un c.d. confidi minore al di fuori dell’unica attività consentita. L’opposizione proposta dalla concessionaria venne accolta dal Tribunale di Messina, che reputò legittime e valide le fideiussioni perché previste espressamente dalle leggi tributarie, in deroga alle norme bancarie e finanziarie. Contro il decreto il fallimento ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava il decreto per violazione degli artt. 106, 107 e 155 T.U.B., come vigenti ratione temporis, sostenendo la prevalenza della disciplina bancaria su quella tributaria e facendo discendere la nullità virtuale delle fideiussioni dalla violazione di norme imperative.

La Corte ha dichiarato il motivo infondato. Richiamando integralmente il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite n. 8472/2022, ha osservato che i confidi minori – quelli a vigilanza attenuata, distinti dai confidi maggiori iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 T.U.B. per criteri oggettivi legati al volume di attività e ai mezzi patrimoniali – erano destinatari della regola che impone loro lo svolgimento esclusivo dell’attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi connessi o strumentali.

Tale previsione non implica però un divieto assoluto di svolgere attività diverse. Le limitazioni delle attività dei confidi non fanno perdere al consorzio la capacità di agire propria di una società cooperativa e, quindi, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento bancario. La fideiussione non è un contratto indefettibilmente bancario, né il codice civile la considera tale quando uno dei contraenti sia un intermediario autorizzato, salvo le regole sulla trasparenza, estranee al caso.

La Corte ha poi precisato che, esclusa la nullità del contratto, non occorre interrogarsi sui rimedi esperibili contro la violazione del precetto impropriamente assunto: dalla validità delle garanzie deriva l’esistenza del diritto del creditore garantito e la fondatezza della domanda di ammissione del credito al passivo del fallimento del fideiussore.

Il ricorso è stato dunque rigettato. Non si è provveduto sulle spese, non avendo le parti intimate svolto difese; è stata data menzione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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