Responsabilità del Comune per omessa custodia della strada e onere probatorio (Cass. civ. Sez. III n. 5640 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., la proprietà pubblica della strada può essere dimostrata anche per presunzioni, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Il danneggiato che agisce contro il Comune deve provare l’evento lesivo e il rapporto eziologico con il bene in custodia; è invece il custode a dover dimostrare il fortuito. Chi impugna per cassazione la motivazione che ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell’ente non può limitarsi a evocare norme del codice della strada, ma deve censurare specificamente gli indizi posti a fondamento della decisione.

Il Fatto

La danneggiata convenne davanti al Tribunale di Lagonegro il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento per i danni subiti in un sinistro stradale. Alla guida della propria autovettura aveva perso il controllo del mezzo a causa della presenza di ghiaia, fango e terriccio sul manto stradale, uscendo di strada e riportando danni alla persona e al veicolo. La responsabilità dell’ente veniva invocata a titolo di omessa custodia e manutenzione, per violazione dell’art. 2051 c.c., con riferimento sia alla strada percorsa sia a una strada interpoderale dalla quale il materiale si sarebbe riversato.

Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo non provata la legittimazione passiva del Comune né il nesso causale. La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 835 del 30.12.2021, accolse parzialmente il gravame, desumendo per presunzioni la proprietà comunale della strada e riconoscendo la responsabilità presunta dell’ente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del controricorso, basata sull’assenza di fascicolo informatico. L’eccezione è prospettata con un asserto meramente apodittico e non documentato, ma la sua sorte resta assorbita dall’esito del ricorso.

Con il primo motivo il ricorrente contesta la ritenuta legittimazione passiva del Comune, sostenendo che la danneggiata non avrebbe provato la proprietà pubblica della strada e che, in assenza di documentazione, avrebbero dovuto applicarsi le norme del codice della strada. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha fondato la proprietà comunale su due elementi: la contrada era una frazione del Comune e la strada interpoderale si congiungeva con la strada principale.

Rispetto a tale motivazione il ricorrente si è limitato a evocare l’art. 2, commi 6 e 7, CdS, senza sostenere che la contrada non fosse una frazione né che la strada interpoderale non fosse di proprietà comunale. La prima circostanza è idonea a provare la proprietà secondo la stessa fonte normativa richiamata dall’ente, perché attiene alla proprietà della strada percorsa. La seconda, ove considerata motivazione autonoma, individua la proprietà della strada da cui sarebbero provenuti i detriti e giustifica la rilevanza dell’obbligo di custodia.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2051 c.c. e l’inesistenza del nesso causale, prospettando un evento interruttivo costituito dalla provenienza dei detriti da altra strada confluente. Il motivo censura l’affermazione della provenienza dei detriti dalla strada interpoderale, ma è inammissibile: si fonda sulla sentenza di primo grado, di cui riporta due stralci, senza indicare se e dove essa sia stata prodotta in sede di legittimità e se sia esaminabile. Il motivo viola così l’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., anche secondo l’esegesi di Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, non avendo il ricorrente neppure dichiarato di volersi riferire alla presenza della sentenza nel fascicolo d’ufficio del giudice di appello.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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