Danni da cane randagio e responsabilità solidale di Comune e ASL (Cass. civ. Sez. III n. 20522 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 3, lett. a), della legge Regione Lazio n. 34 del 1997, sussiste la responsabilità solidale del Comune e della ASL competenti per i danni causati a terzi da cani randagi dei quali tali enti non abbiano assicurato la cattura e la custodia. La relativa legittimazione passiva va riconosciuta in capo a entrambi gli enti originariamente convenuti. L’accoglimento del motivo che denuncia l’erronea esclusione di tale legittimazione non determina però la cassazione della sentenza quando il rigetto della domanda nel merito resta comunque fondato sul mancato assolvimento, da parte del danneggiato, dell’onere della prova del comportamento colposo degli enti tenuti alla prevenzione del randagismo.
Il Fatto
Il ricorrente, mentre si recava al lavoro a bordo del proprio motociclo, cadeva a causa di un cane randagio che attraversava la strada statale, riportando lesioni personali e gravi danni al motoveicolo. Conveniva quindi in giudizio il Comune e la ASL competenti per ottenere il risarcimento dei danni alla persona e al mezzo.
Entrambi i convenuti eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva e contestavano la fondatezza della domanda. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, riconosceva la responsabilità di entrambi gli enti e li condannava in solido al risarcimento. La decisione era impugnata dalla ASL, con appelli incidentali del danneggiato e del Comune e con un ulteriore appello autonomo del danneggiato. La Corte d’appello riuniva i gravami, accoglieva l’appello principale della ASL e quello incidentale del Comune, rigettava la domanda e compensava le spese del doppio grado. Il danneggiato ricorre in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione della legge Regione Lazio n. 34 del 1997 per avere la Corte territoriale escluso la legittimazione passiva del Comune. La Corte accoglie il motivo richiamando Cass. n. 15167 del 2017 e Cass. n. 23633 del 2019, entrambe riferite alla medesima legge regionale, che affermano la responsabilità solidale del Comune e della ASL quando non abbiano garantito cattura e custodia degli animali. Il riferimento a un più recente arresto è giudicato non pertinente, riguardando la legge della Regione Puglia.
La Corte ribadisce quindi che la legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria deve essere riconosciuta in capo a entrambi gli enti originariamente convenuti. Il principio di diritto consacrato è quello della responsabilità solidale degli enti locali e sanitari competenti in materia di randagismo.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c. e alla distribuzione dell’onere della prova, è dichiarato inammissibile. Il ricorrente censura solo una porzione isolata della motivazione, senza confrontarsi con l’argomentazione complessiva della sentenza, che afferma l’insussistenza della prova del comportamento colposo degli enti. Il motivo omette di considerare le ragioni diffuse sulla non concludenza delle prove testimoniali richieste.
Il terzo motivo, concernente la mancata ammissione delle prove testimoniali, è parimenti inammissibile, poiché censura un frammento della motivazione ignorando quanto segue. Il quarto motivo, sull’omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento incidentale del reato di lesioni colpose, resta assorbito.
La Corte precisa la conseguenza processuale: l’accoglimento del primo motivo non può comportare la cassazione della sentenza, perché il dispositivo di rigetto della domanda resta fermo, non risultando adeguatamente assolto l’onere della prova nelle fasi di merito. La sentenza è quindi confermata nel rigetto. Le spese di legittimità sono compensate, in ragione dell’esito alterno delle fasi di merito e del testo dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. applicabile ratione temporis.
Nota della Redazione
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