Surrogazione del fideiussore e credito già ammesso al passivo fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 7832 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Chi subentra a titolo particolare in un credito concorsuale, per cessione o per surrogazione, può proporre domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore solo se la relativa pretesa non sia già stata ammessa. Se il credito è già ammesso, il nuovo creditore deve procedere ai sensi dell’art. 115, comma 2°, l. fall., con comunicazione dell’atto o del fatto traslativo al curatore, che provvede alla rettifica formale dello stato passivo con provvedimento reclamabile. L’erronea affermazione del giudice di merito circa l’inesistenza di un documento ritualmente prodotto costituisce errore di fatto, deducibile con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., e non con ricorso per cassazione.

Il Fatto

Un consorzio di garanzia ha chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per l’importo complessivo corrisposto a una banca, di cui una parte in privilegio ai sensi dell’art. 8 bis, comma 3, l. n. 33/2015 e una parte in chirografo. Il consorzio aveva garantito il 60% di un mutuo chirografario concesso alla società poi fallita; il Fondo di Garanzia per le PMI aveva fornito una controgaranzia dell’80% di quanto garantito dal consorzio.

A seguito dell’inadempimento, la banca aveva escusso la garanzia e il consorzio aveva versato l’importo dovuto. Il giudice delegato ha respinto la domanda; il tribunale ha rigettato l’opposizione, rilevando che il creditore principale era già stato ammesso al passivo in sede chirografaria per l’intero credito residuo e che non risultava alcuna rinuncia alla parte di credito riscossa. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un documento, prodotto in primo grado, con cui il mandatario della banca avrebbe confermato il pagamento ricevuto e la surrogazione del consorzio nei diritti della banca, comunicando l’assenso alla riduzione del credito ammesso. La Corte lo dichiara inammissibile: l’affermazione del giudice circa l’inesistenza di documenti in realtà presenti nei fascicoli non è errore di giudizio, ma mera svista materiale, costituente errore di fatto e motivo di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., non di ricorso per cassazione.

L’errore di fatto revocatorio è errore di percezione risultante dagli atti o documenti della causa e ricorre quando il giudice supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente. Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto il documento decisivo, può far valere tale errore solo in sede di revocazione, ove ne ricorrano le condizioni. Non corrisponde ad alcuno dei motivi dell’art. 360 c.p.c. il ricorso che denunci l’errata percezione di documenti acquisiti agli atti.

Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 1203 c.c. e dell’art. 2, comma 4, d.m. 20/6/2005: il consorzio sosteneva di essersi surrogato nei diritti della banca e di avere diritto all’ammissione al passivo senza necessità di rinuncia della banca. La Corte lo ritiene infondato. In caso di fallimento, occorre distinguere: se il credito non è ancora ammesso, il cessionario deve provare il credito e la sua anteriorità; se il credito è già ammesso, il cessionario deve seguire la procedura dell’art. 115, comma 2°, l. fall.

Il principio, dettato in caso di cessione, si applica a tutti i casi di subingresso a titolo particolare, come la surrogazione. Chi subentra in un credito concorsuale può proporre domanda di ammissione solo se la pretesa non è stata già ammessa; diversamente deve procedere nei modi dell’art. 115, comma 2°, l. fall., comunicando al curatore l’atto o il fatto traslativo, che provvede alla rettifica formale dello stato passivo con atto reclamabile ex art. 36 l. fall. Il terzo motivo, sul privilegio ex art. 8 bis l. n. 33/2015, è assorbito. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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