Inammissibile il motivo che chiede la riqualificazione del muro di cinta (Cass. civ. Sez. II n. 4872 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze tra costruzioni, il motivo di ricorso per cassazione che deduca la falsa applicazione degli artt. 873 e 878 cod. civ. per contestare la qualificazione del manufatto operata dal giudice di merito si risolve in una inammissibile richiesta di revisione del compendio istruttorio. È precluso al giudice di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie, la cui valutazione spetta al giudice di merito. Il ricorso che contrapponga una lettura alternativa dei fatti accertati è dunque inammissibile, restando riservata al giudice del merito la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a sorreggere la motivazione.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile con area pertinenziale agiva in giudizio per far accertare la violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni e chiedeva la riduzione in pristino dei manufatti realizzati dal vicino, proprietario del fondo confinante. Le due proprietà derivavano da un atto di divisione che aveva destinato parte del suolo all’allargamento della strada, con costituzione di una servitù di passaggio a carico di uno dei fondi.
Sul proprio fondo il convenuto aveva edificato un corpo di fabbrica formato da un pilastro che sorregge la rampa di scala esterna e da pilastri che sorreggono i cancelli. Il Tribunale accoglieva la domanda e disponeva la demolizione. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale, condannava il vicino alla demolizione del corpo di fabbrica, qualificando il setto murario di confine come costruzione e non come muro di cinta. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la sentenza d’appello per falsa applicazione degli artt. 873 e 878 cod. civ., sostenendo che il setto murario andasse qualificato come muro di cinta e non come costruzione, con conseguente esenzione dall’obbligo di rispettare le distanze.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La censura, infatti, attinge la valutazione del fatto e delle prove condotta dal giudice di merito, sia quanto alla funzione svolta dal manufatto, sia quanto alla sua qualificabilità come costruzione o muro di cinta. Il ricorrente contrapponeva alla ricostruzione della Corte distrettuale una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza considerare che il motivo non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito.
La Corte ha richiamato il principio per cui il motivo di impugnazione con cui la parte sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale è inammissibile, pur in presenza degli atti processuali sui quali fonda la diversa interpretazione, essendo precluso in sede di legittimità un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio (Cass. civ., Sez. U. n. 24148 del 25 ottobre 2013; Cass. civ., Sez. II n. 10927 del 23 aprile 2024).
Ha poi ribadito che l’esame dei documenti e delle risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. civ., Sez. III n. 12362 del 24 maggio 2006). Il vizio di falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non comprende l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I n. 640 del 14 gennaio 2019).
Infine, la Corte ha escluso che la motivazione impugnata fosse viziata da apparenza o risultasse manifestamente illogica, ritenendola idonea a integrare il cd. minimo costituzionale (Cass. civ., Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore del controricorrente e di una in favore della Cassa delle Ammende, oltre al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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