Clausola claims made pura valida e non soggetta a decadenza (Cass. civ. Sez. III n. 7890 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola claim’s made non integra una decadenza convenzionale nulla ex art. 2965 cod. civ., poiché la richiesta del danneggiato non è un evento estraneo alla dinamica negoziale, ma fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato. Essa va ricondotta al modello dell’assicurazione della responsabilità civile, nel genus dell’assicurazione contro i danni ex art. 1904 cod. civ., di cui partecipa della causa indennitaria. L’esclusione della garanzia per le richieste risarcitorie relative a sinistri pregressi, presentate entro i primi sei mesi di vigenza, rientra nell’autonomia negoziale delle parti e non è priva di corrispettivo. Il termine di tre mesi posto all’assicuratore dall’art. 1892, secondo comma, cod. civ. non opera quando il sinistro si verifichi prima della sua decorrenza o prima che l’assicuratore conosca la reticenza: in tal caso è sufficiente, per sottrarsi all’indennizzo, l’eccezione di violazione dell’obbligo di dichiarazioni complete e veritiere.
Il Fatto
La titolare di una tabaccheria aveva affidato a una ragioniera commercialista la consulenza fiscale e tributaria, compresa la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Per la mancata presentazione di una denuncia dei redditi era stato avviato un accertamento fiscale a carico dell’attività, poi sfociato in un processo penale concluso con l’assoluzione della titolare. Quest’ultima ha chiesto il risarcimento dei danni alla professionista, che ha ammesso le proprie responsabilità e ha chiamato in causa le compagnie assicuratrici con cui aveva stipulato le polizze di responsabilità professionale.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda e ha condannato in solido le tre società assicuratrici alla manleva. La Corte d’appello di Lecce, accogliendo le impugnazioni delle compagnie, ha rigettato le domande di manleva, ha confermato la condanna della professionista e ha condannato la danneggiata a restituire le somme già ricevute. Contro questa pronuncia la danneggiata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione preliminare di difetto di interesse all’impugnazione sollevata dalle assicuratrici, secondo cui la danneggiata, estranea al rapporto tra assicurato e assicuratore, non avrebbe interesse a censurare una sentenza che nega la manleva. Il principio è in sé corretto, ma non si adatta al caso: nella sentenza impugnata vi è un’espressa statuizione che condanna la ricorrente, nella sua qualità di danneggiata, a restituire alle compagnie le somme versate in esecuzione della decisione di primo grado. L’interesse sussiste, dunque, perché il giudizio di legittimità è finalizzato a un risultato restitutorio. Il ricorso è ammissibile.
Con il primo motivo la ricorrente censura la validità della clausola claim’s made contenuta nell’art. 7 delle condizioni generali, che subordina la garanzia alle richieste presentate per la prima volta almeno sei mesi dopo la decorrenza e relative a eventi anteriori. La tesi è che tale patto determini un buco di garanzia e una decadenza non evitabile con la diligenza, in contrasto con l’art. 2965 cod. civ. Il Collegio richiama l’ordinanza n. 8894 del 2020, ma rileva che essa è stata smentita dalle pronunce successive, in linea con le Sezioni Unite n. 9140 del 2016 e n. 22437 del 2018. La clausola non è una decadenza convenzionale, poiché la richiesta del danneggiato concorre a identificare il rischio assicurato. Nel periodo iniziale la copertura opera comunque per i sinistri successivi alla stipula, sicché il premio non è privo di corrispettivo. Il motivo è infondato.
Il secondo motivo investe l’interpretazione dell’art. 1892 cod. civ., sostenendosi che l’assicuratore, una volta decorso il termine di tre mesi, perderebbe il diritto di rifiutare il pagamento in assenza di domanda di annullamento. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato: l’obbligo di manifestare la volontà di annullare non sussiste se il sinistro si verifica prima del decorso del termine o prima che l’assicuratore conosca la reticenza, essendo sufficiente l’eccezione di violazione dell’obbligo dichiarativo. Nella specie il contratto risale all’ottobre 2013, mentre l’accertamento fiscale si era svolto tra febbraio e aprile 2012 e la professionista ben sapeva del comportamento potenzialmente dannoso. L’assicuratore ebbe notizia del fatto solo con la notifica dell’atto di citazione. Il motivo è rigettato.
Con il terzo motivo la ricorrente contesta che la lettera inviata dalla professionista all’assicuratore nel marzo 2012 costituisse una richiesta risarcitoria. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha accertato in fatto che la richiesta fu avanzata solo con l’atto di citazione del dicembre 2014, quando la polizza non era più vigente per effetto dello storno, e che la denuncia cautelativa conteneva ammissioni di colpa ma nessun riferimento a una richiesta di risarcimento. Il motivo tende a un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità, ed è inammissibile.
Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate in ragione degli esiti alterni dei due gradi di merito. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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