Prescrizione con parte civile: prima l’assoluzione nel merito, poi il risarcimento col “più probabile che non” (Cass. pen. Sez. VI n. 13713 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, il giudice, ove nelle more sia intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione, è tenuto a svolgere un giudizio bifasico, valutando “in primis”, con cognizione piena, i motivi di impugnazione agli effetti penali, in funzione della verifica dell’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento nel merito, anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e pronunciando poi, in esito all’esclusione di tale possibilità e alla declaratoria di prescrizione, le statuizioni civili alla stregua della regola processualcivilistica del “più probabile che non”, a norma degli artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ. (Rv. 289779-01)
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati in primo grado per falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) in relazione a deposizioni rese in un giudizio civile, con condanna al risarcimento in favore della parte civile. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza, dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione e confermava, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni civili.
I ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen. e il carattere apparente della motivazione: la Corte territoriale si era limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza esaminare le specifiche censure sull’inattendibilità dei testi a carico e della persona offesa, senza valutare una prova ritenuta decisiva (la sentenza civile passata in giudicato che aveva rigettato la domanda della stessa parte civile) e senza affrontare la questione della carenza di dolo, avendo gli imputati deposto in forma dubitativa sulla base dei loro ricordi. Con il secondo motivo contestavano la condanna alle spese in favore della parte civile in assenza di una condanna penale.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ricostruisce l’interpretazione dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del 2021, ha chiarito che la norma non richiede un giudizio di colpevolezza penale, ma l’accertamento dell’illecito civile ex art. 2043 cod. civ., con il criterio del più probabile che non per il nesso causale. Le Sezioni Unite del 2009 (n. 35490, Rv. 244273 e 244274) avevano già distinto due criteri: l’evidenza della prova di innocenza ex art. 129, comma 2, e, nel solo caso dell’art. 578, la regola dell’art. 530, comma 2, che consente il proscioglimento nel merito anche con prove insufficienti o contraddittorie.
Le Sezioni Unite del 2024 (n. 36208, Rv. 286880) hanno ribadito che il giudice dell’impugnazione non può limitarsi a prendere atto della prescrizione e decidere sulle statuizioni civili: in presenza della parte civile e in assenza di rinuncia alla prescrizione, deve valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, se ricorrono i presupposti per l’assoluzione nel merito. Ne deriva un giudizio bifasico: prima i motivi agli effetti penali con cognizione piena, anche ai sensi dell’art. 530, comma 2; solo dopo, esclusa l’assoluzione e dichiarata la prescrizione, la decisione sulle statuizioni civili secondo la regola civilistica ex artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ. I due criteri non confliggono ma sono complementari. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 2 del 2026, ha confermato la compatibilità di questo diritto vivente con la sentenza n. 182 del 2021 e con la presunzione di innocenza ex art. 6, par. 2, CEDU, restando separati il piano della rilevanza penale del fatto e quello del diritto al risarcimento.
La Corte territoriale non si è attenuta a questi criteri: con una motivazione estremamente sintetica, fondata sulla mera adesione alle argomentazioni del primo giudice, ha dichiarato la prescrizione senza valutare nel merito, agli effetti penali, le doglianze dei ricorrenti, in particolare quella sull’incidenza del giudicato civile di rigetto della domanda sulla valutazione di falsità delle dichiarazioni. Ha così omesso di verificare se gli elementi di criticità prospettati incidessero, ai sensi dell’art. 530, comma 2, sulla tenuta del quadro probatorio. Il primo motivo è quindi fondato, con effetto assorbente sul secondo: la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
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Nota della Redazione
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