Rinuncia al ricorso accettata: estinzione e no al raddoppio del contributo unificato (Cass. civ. Sez. III n. 7990 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente sottoscritta dal difensore autorizzato e accettata dal difensore del controricorrente abilitato, determina l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., senza necessità di esame dei motivi. Il contributo unificato non è soggetto a raddoppio, poiché tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione e, quale misura eccezionale di natura sanzionatoria, è di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione analogica o estensiva. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto delle ragioni degli atti di rinuncia e di accettazione.

Il Fatto

Una società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2877/2016, resa in una controversia relativa alla tariffa integrata ambientale. Il controricorrente ha resistito con controricorso. In vista dell’adunanza camerale le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e relativa accettazione, sottoscritti dai rispettivi difensori, l’uno autorizzato a rinunciare e l’altro abilitato ad accettare. La causa è così giunta alla decisione in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che non è necessario dare conto dei singoli motivi di ricorso, poiché le parti hanno depositato atto di rinuncia e di relativa accettazione. Gli atti risultano rituali, essendo sottoscritti dai difensori muniti dei necessari poteri.

Da ciò consegue la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge. La Corte non procede quindi all’esame nel merito dei motivi, assorbiti dall’effetto estintivo della rinuncia accettata.

Quanto alle spese processuali, la Corte ne dispone la compensazione integrale, tenuto conto delle ragioni degli atti di rinuncia e di accettazione.

Sul contributo unificato, la Corte esclude il raddoppio. Richiamando Cass. n. 6888 del 3/04/2015, osserva che tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione, come affermato da Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01, e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.

La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio e integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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