Imposta di registro e sopravvenuta carenza di interesse dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 18175 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 assoggetta a tassazione l’atto dell’autorità giudiziaria che definisce il giudizio anche solo parzialmente, benché impugnato o ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. Il presupposto impositivo, tuttavia, viene definitivamente meno quando l’atto tassato sia stato annullato o riformato con decisione divenuta definitiva, poiché una diversa interpretazione obbligherebbe a un pagamento destinato all’immediata restituzione e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria, la quale abbia emesso l’avviso di liquidazione senza procedere alla riscossione, è priva di interesse a ricorrere avverso la sentenza che abbia annullato la cartella, e il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’istanza di rimborso dell’imposta di registro versata dal contribuente su una sentenza del Tribunale di Napoli, poi riformata in appello. Formatosi il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza, il contribuente ha adito la giustizia tributaria.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello erariale. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dal contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

I motivi — violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 2909 e 2697 cod. civ., oltre alla dedotta nullità della decisione per omessa motivazione — sono esaminati congiuntamente per connessione. La Corte muove dal dato normativo: perché sorga l’obbligo tributario non è necessario un provvedimento definitivo, essendo sufficiente l’atto giudiziario, con salvezza dei conguagli e dei rimborsi a seguito del giudicato.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Cass. nn. 12023/2018, 12736/2014, 12757/2006), secondo cui l’avviso di liquidazione emesso su decisione non definitiva è legittimo e la successiva riforma non incide sull’avviso, integrando il giudicato un autonomo titolo per conguaglio o rimborso. Su un piano distinto si colloca l’orientamento (Cass. n. 15645/2019) che riconosce il difetto di interesse dell’Amministrazione che abbia emesso l’avviso senza procedere alla riscossione, una volta riformato il provvedimento.

La Corte ribadisce poi (Cass. nn. 32626/2021, 2367/2021, 3617/2020) che la definitiva riforma dell’atto esclude la perdurante debenza dell’imposta, risultando altrimenti irragionevole imporre un pagamento destinato all’immediata restituzione. Rileva, in proposito, solo l’adozione di una decisione definitiva che ponga nel nulla l’atto tassato.

Nel caso concreto, la sentenza di appello che aveva riformato il provvedimento impositivo risulta confermata da Cass. n. 31936/2019, circostanza ritualmente dedotta dal contribuente e conoscibile d’ufficio dalla Corte in forza dei propri precedenti (Sez. U. n. 26482/2007). L’interesse dell’Amministrazione era dunque venuto meno già alla data di notifica del ricorso, essendo cessato il presupposto impositivo; conferma ulteriore è l’istanza di cessazione della materia del contendere depositata dalla stessa ricorrente. Il ricorso è pertanto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. Sez. U. n. 3876 del 2010); le spese seguono la soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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