Responsabilità da cose in custodia e condotta colposa del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 8038 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che si fonda non già su una presunzione di colpa del custode, ma unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Essa può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo. Per interrompere il nesso causale è sufficiente la condotta del danneggiato oggettivamente colposa ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., valutata in fatto e di norma incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso che censuri l’apprezzamento delle risultanze istruttorie per contrastare tale valutazione è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, chiamato a deporre come testimone presso il palazzo di giustizia di un comune, cadeva rovinosamente lungo la scalinata dell’edificio, di proprietà comunale, riportando lesioni personali. Deduceva che la caduta era stata provocata dalla presenza di acqua sul pavimento degli scalini, dalle precarie condizioni di manutenzione e dalla scarsa illuminazione.
Citato il comune, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la caduta riconducibile al comportamento imprudente del danneggiato. La Corte d’appello confermava il rigetto, condannando l’appellante alle spese. Il ricorrente impugnava la sentenza con tre motivi, denunciando la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., l’errata applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e l’illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché tardivamente proposto. La sentenza impugnata era stata ritualmente notificata mediante posta elettronica certificata il 4 febbraio 2021, come risulta dalla documentazione in atti. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. scadeva dunque il 6 aprile 2021, mentre il ricorso risulta notificato il 2 settembre 2021.
Il Collegio rileva che l’indisponibilità delle norme in tema di ammissibilità delle impugnazioni opera anche quando le parti non sviluppino argomentazioni sul punto. La tardività della notifica è quindi rilevata d’ufficio.
La dichiarata inammissibilità rende superflua l’illustrazione dei motivi e preclude il loro scrutinio. La Corte si sofferma tuttavia sull’art. 2051 cod. civ., questione sulla quale il Collegio aveva già rinviato la decisione in attesa dell’approdo ermeneutico della giurisprudenza.
Si ribadisce che la responsabilità da cose in custodia è oggettiva. Essa può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale delle condotte del danneggiato o di un terzo. La condotta del danneggiato rileva secondo la colpa ex art. 1227 cod. civ., come precisato dalla Cass. n. 11152/2023, dalla Cass. n. 21675/2023 e dalle Cass. n. 2376 e n. 21065/2024.
Ne consegue che, per interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, è sufficiente la condotta del danneggiato oggettivamente colposa, accertata in base a una valutazione di fatto, di norma incensurabile in sede di legittimità. A tale inammissibilità segue la condanna alle spese in favore del comune resistente e la declaratoria dei presupposti per il contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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