Apertura di credito: prova per presunzioni ante legge 154/1992 (Cass. civ. Sez. I n. 8035 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime previgente all’entrata in vigore dell’art. 3, legge n. 154/1992, il contratto di apertura di credito poteva essere concluso per facta concludentia, non essendo allora imposta la forma scritta a pena di nullità. La prova della concessione dell’affidamento può essere fornita con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici, giacché il divieto dell’art. 2725 cod. civ. non opera per i contratti non soggetti a forma scritta. Elementi quali gli estratti conto, i riassunti scalari, la stabilità dell’esposizione, l’entità del saldo debitore o la previsione di una commissione di massimo scoperto possono essere valutati dal giudice del merito quali indizi idonei a provare, in via presuntiva, l’esistenza e l’ammontare dell’accordato, restando il relativo apprezzamento rimesso al giudice di merito e sindacabile in cassazione nei ristretti limiti consentiti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito nei confronti della banca per ottenere la ripetizione di somme asseritamente indebite, maturate su un rapporto di conto corrente instaurato nel 1991. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, dichiarando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi; la Corte d’appello, investita sia dell’appello principale del correntista sia di quello incidentale della banca, aveva respinto entrambi.

Il correntista ricorre quindi in cassazione, dolendosi in particolare del fatto che il giudice di merito abbia ritenuto provabile l’apertura di credito solo con atto scritto. Resiste la banca con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Suprema Corte ricorda che, pacificamente instaurato il rapporto nel 1991, trova applicazione il regime anteriore all’art. 3, legge n. 154/1992, che per primo impose l’obbligo della forma scritta per i contratti relativi a operazioni e servizi bancari. In quel contesto la conclusione per facta concludentia era ammessa, come già affermato da Sez. I n. 19941 del 15.09.2006, Sez. I n. 17090 del 24.06.2008 e Sez. I n. 34997 del 14.12.2023.

La Corte puntualizza che la prova dell’affidamento può essere data con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, perché il divieto dell’art. 2725 cod. civ., cui si riporta l’art. 2729, secondo comma, cod. civ., non è applicabile ai contratti di apertura di credito conclusi quando non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità (Sez. I n. 16445 del 13.06.2024). La prova può inoltre desumersi per facta concludentia, purché emerga almeno l’ammontare accordato, non bastando la sola tolleranza della banca verso gli sconfinamenti (Sez. I n. 11016 del 24.04.2024).

È corretto l’assunto secondo cui grava sul correntista, che agisca per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte e al quale la banca abbia eccepito la prescrizione decennale, l’onere di dimostrare il carattere ripristinatorio e non solutorio delle rimesse, e ancor prima l’esistenza dell’apertura di credito (Sez. I n. 2660 del 30.01.2019; Sez. I n. 27704 del 30.10.2018). Tale affermazione va però integrata: il giudice deve valorizzare la prova della stipula purché ritualmente acquisita, indipendentemente da specifica allegazione, perché la deduzione dell’impedimento al decorso della prescrizione per effetto dell’affidamento costituisce eccezione in senso lato (Sez. I n. 31927 del 06.12.2019).

Erra, dunque, la Corte territoriale laddove ha pregiudizialmente negato valenza a qualunque elemento diverso dalla forma scritta, escludendo di poter valutare gli indizi che consentissero di ritenere provata la conclusione del contratto. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, il terzo e il ricorso incidentale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *