Spese del terzo chiamato non a carico dell’attore parzialmente vittorioso (Cass. civ. Sez. II n. 8119 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa, l’attore che abbia visto accolto, anche solo parzialmente, la domanda nei confronti di almeno uno dei convenuti non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite del terzo chiamato, qualora sia rigettata la domanda di manleva proposta dal convenuto. Il principio che impone all’attore la rifusione delle spese del terzo presuppone una sua piena soccombenza. Le spese del terzo, salva l’ipotesi della compensazione integrale, vanno addossate alla parte che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata o che ha resistito a una pretesa fondata. Ne consegue che, accertata l’esclusiva responsabilità del venditore, le spese delle società subfornitrici chiamate in causa devono gravare sulla venditrice, che ne ha determinato la chiamata senza arbitrarietà.

Il Fatto

L’acquirente ha convenuto in giudizio la venditrice chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita di due carrelli magazzinieri automatizzati, asseritamente inidonei alla funzione di gestione automatizzata del magazzino, oltre alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno. La venditrice ha chiesto la manleva verso la produttrice materiale dei carrelli, che a sua volta ha chiamato in garanzia la fornitrice della componentistica elettronica.

Dopo la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la risoluzione per vendita di aliud pro alio, la Corte d’appello ha riformato integralmente la decisione, escludendo tale ipotesi. La Cassazione, con una prima pronuncia, ha accolto un motivo sulla erronea interpretazione della domanda e rinviato. La Corte d’appello di rinvio ha riconosciuto solo alcuni profili di inadempimento, escludendo la risoluzione ma accordando una riduzione del prezzo e il risarcimento del danno, e ha posto metà delle spese del c.t.u. a carico dell’acquirente, condannandola altresì a rifondere le spese delle società terze chiamate.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali la ricorrente deduceva la violazione del principio di diritto enunciato in sede di rinvio e l’omessa pronuncia sulla domanda ex art. 1497 cod. civ. I motivi sono infondati: la sentenza impugnata ha analiticamente esaminato le inadempienze del venditore, accertando che il sistema era conforme alle specifiche contrattuali, che i guasti giustificavano al più una riduzione del prezzo e che gli unici due profili critici — genericità del manuale d’uso e mancanza della funzione di aggiornamento della disponibilità di magazzino — non integravano la mancanza di qualità promesse né escludevano l’utilità residua della fornitura.

La Corte ribadisce che, nell’azione di risoluzione per mancanza di qualità promesse, grava sul compratore l’onere della prova: egli deve dimostrare non solo il difetto, ma anche che questo ineriva a una qualità dedotta negli accordi tra le parti. Sul punto richiama Cass. Sez. 2 n. 14895 del 2023. Il terzo motivo è inammissibile, perché la censura investe un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in legittimità solo sotto il profilo motivazionale.

Il quarto motivo — che lamenta il passaggio automatico dalla risoluzione richiesta alla riduzione del prezzo — è inammissibile per carenza di interesse, non essendo stata la pronuncia di rigetto della risoluzione attinta in modo ammissibile. Il quinto motivo è infondato, avendo la sentenza espressamente riconosciuto il risarcimento del danno. Il sesto è inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e per genericità nella denuncia dei canoni ermeneutici.

I due motivi di ricorso incidentale, sulla manleva verso la produttrice, sono ammissibili ma infondati: non ricorre omessa pronuncia quando la decisione comporta un rigetto implicito, e l’esclusione di ogni responsabilità dei subfornitori implica il rigetto della domanda di garanzia.

È invece fondato il settimo motivo. La Corte afferma che le spese di lite delle terze chiamate non potevano essere poste a carico dell’acquirente, parzialmente vittoriosa, poiché la regola che impone all’attore di rifondere le spese del terzo presuppone una piena soccombenza e la domanda di manleva era stata rigettata. Le spese vanno quindi poste a carico della società succeduta alla venditrice. La sentenza è cassata sul punto e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte condanna la venditrice al pagamento delle spese già liquidate a favore delle due società subfornitrici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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