Proroga trattenimento Cpr: motivazione esistente e onere di allegazione (Cass. civ. Sez. I n. 11395 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della riforma dell’art. 360 cod. proc. civ. del 2012, il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo quando si converte in violazione di legge, ossia quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile. Nel giudizio sulla proroga del trattenimento presso il CPR, il controllo giurisdizionale opera negli stessi limiti legislativamente imposti all’autorità amministrativa e il provvedimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta. La censura che si limiti ad affermare l’insufficienza degli elementi addotti dall’Amministrazione, senza contestare che gli impedimenti allegati siano gravi, è generica e inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era stato raggiunto da un provvedimento di espulsione e trattenuto presso un CPR in attesa del rimpatrio. Il Giudice di pace aveva confermato il trattenimento e, su richiesta della Questura, ne aveva autorizzato la proroga per ulteriori novanta giorni, ravvisando i presupposti di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998.

Avverso quel decreto il trattenuto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il Ministero dell’Interno e la Questura non si sono difesi con controricorso, depositando solo atto di costituzione per la partecipazione alla discussione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la proroga era stata autorizzata mediante il riempimento di un modulo prestampato, con motivazione limitata all’affermazione dell’esistenza dei presupposti di legge.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014: dopo la riforma del 2012 il controllo sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale” e resta il solo sindacato sull’esistenza e sulla coerenza della stessa. Il vizio rileva quando la decisione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento del convincimento, o quando la motivazione sia meramente assertiva, perplessa o contraddittoria. Il controllo non equivale però a revisione del ragionamento decisorio.

Nel caso concreto il provvedimento risulta letto in udienza e contiene una specifica motivazione riferita all’attività svolta: l’Amministrazione aveva dedotto di attendere il rilascio del lasciapassare e la disponibilità di un vettore, depositando la relativa richiesta. Il Giudice di pace ha ritenuto documentata la difficoltà di procedere all’identificazione del trattenuto. La motivazione è dunque esistente e illustra il percorso logico-giuridico seguito. Il motivo è infondato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 3 e 13 Cost. e dell’art. 20 d.l. n. 124 del 2023, convertito, contestando che la proroga fosse stata concessa senza accertare le gravi difficoltà richieste dalla norma.

La Corte ricostruisce la disciplina del trattenimento, dalla direttiva 115/2008/CE all’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, e distingue i presupposti della prima proroga da quelli delle successive. Il trattenimento incide sulla libertà personale e la sua modulazione è rimessa alla riserva assoluta di legge: l’autorità amministrativa è priva di potere discrezionale e il provvedimento del giudice deve accertare la specificità dei motivi addotti. Su questa base l’onere di allegazione degli sforzi compiuti grava sull’Amministrazione, mentre spetta allo straniero dimostrare che il ritardo sia a essa esclusivamente imputabile.

La censura è però inammissibile perché del tutto generica: il Giudice di pace aveva rilevato che il lasciapassare non era ancora stato ottenuto, circostanza che rende esplicite le gravi difficoltà del rimpatrio. Il ricorrente non ha contestato che tali impedimenti non fossero gravi, violando l’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. I precedenti invocati sono inoltre non pertinenti, riferendosi alla seconda proroga. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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