Penalità di mora e sospensione dell’esecutività: rileva la funzione in concreto (Cass. civ. Sez. III n. 7219 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, disposta ai sensi degli artt. 283 e 351 cod. proc. civ., non comporta di per sé l’inesigibilità della penalità di mora maturata nel periodo intermedio, ove l’appello sia poi rigettato e il capo condannatorio sia confermato. La misura di cui all’art. 614-bis cod. proc. civ. non ha carattere esclusivamente coercitivo, potendo assumere in concreto funzione prevalentemente afflittiva o prevalentemente risarcitoria. È decisiva, a tal fine, la motivazione del provvedimento che l’ha irrogata e, in particolare, i criteri adottati per determinare l’ammontare dovuto, tra cui il danno quantificato o prevedibile. Spetta al ricorrente che neghi la debenza illustrare la concreta funzione assegnata alla misura dal giudice emittente.

Il Fatto

Con la sentenza n. 11784/2018 il Tribunale di Milano accertò l’illegittimità dell’attività di bed and breakfast esercitata in un’unità immobiliare di un condominio milanese e condannò la proprietaria al pagamento di una penale di euro 100 per ogni giorno di prosecuzione dell’attività dal 31 gennaio 2019.

Proposto appello, la Corte distrettuale sospese l’efficacia esecutiva della sentenza con ordinanza ex artt. 283 e 351 cod. proc. civ.; l’impugnazione fu poi rigettata con sentenza passata in giudicato. Il condominio intimò quindi precetto per euro 40.200, a titolo di penale per il periodo dal 1° febbraio 2019 all’8 marzo 2020. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., volta a contestare la debenza della penale nel periodo di sospensione, è stata respinta in entrambi i gradi di merito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che imputava alla sentenza d’appello di aver letto il giudicato sull’ordine di non facere come preclusione processuale a ogni contestazione di merito, è inammissibile. La Corte territoriale, diversamente da quanto assunto dalla ricorrente, non ha tratto dal giudicato alcun impedimento allo scrutinio dei motivi di opposizione, che ha anzi esaminato nel merito. La doglianza, formulata in chiave ipotetica, non aggredisce la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Il secondo motivo, di carattere centrale, muove dalla tesi secondo cui la penalità di mora avrebbe natura esclusivamente esecutiva, con legame biunivoco rispetto all’esecuzione forzata: venuta meno l’esecutività per effetto della sospensione, la condotta inosservante non sarebbe sanzionabile, neppure dopo la conferma dell’ordine in appello.

La Corte respinge questa impostazione come errore prospettico. Pur non negando lo scopo di deterrenza, osserva che la misura ex art. 614-bis cod. proc. civ. può svolgere, nella sua concreta declinazione, funzioni differenti e generalmente complementari: una finalità afflittiva, di sanzione della condotta inottemperante, oppure una finalità risarcitoria, di determinazione anticipata del ristoro del pregiudizio. Dirimente è il contenuto effettivo del provvedimento, da ricostruire attraverso la motivazione e i criteri di quantificazione, tra cui il danno quantificato o prevedibile richiamato dalla stessa norma.

Se dunque alla statuizione azionata in executivis va riconosciuta funzione sanzionatoria o risarcitoria, la tesi della ricorrente cade: la ragione causale della condanna non viene meno nel periodo di sospensione dell’idoneità alla coazione, una volta accertata in via definitiva la conformità a diritto del comando cui la misura accede.

Il riscontro sulla fondatezza del motivo esigeva perciò l’illustrazione della motivazione posta a base della condanna. Nel ricorso manca del tutto la trascrizione, anche essenziale, di quella motivazione: il preteso valore unicamente compulsorio della misura resta così un’affermazione teorica, sganciata dalla fattispecie. La deficienza descrittiva preclude il vaglio di merito e impone la declaratoria di inammissibilità, esimendo dall’esame dell’automatico ripristino dell’esecutorietà ex tunc e dell’operatività della misura nel tempo intermedio.

Il terzo motivo, sulle spese, non conduce a cassazione, ma la motivazione va corretta ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.. La definitività del titolo non impedisce di per sé l’opposizione esecutiva. Nel regolamento delle spese il criterio della soccombenza è regola generale, mentre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. resta derogatoria e discrezionale. La soccombenza dell’odierna ricorrente giustificava da sola la condanna, non ravvisandosi la dedotta novità assoluta della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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