Rimborso IVA: l’Agenzia può contestare il credito oltre i termini (Cass. civ. Sez. V n. 8123 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione anche quando siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento. I termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei crediti dell’Amministrazione, non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum. Il credito non esiste perché esposto in dichiarazione, ma in quanto ne sussistano i fatti generatori, sicché grava su chi ne pretende il rimborso l’onere probatorio dei relativi presupposti. L’inerzia dell’Amministrazione non equivale a riconoscimento implicito del credito, e il mero riporto a nuovo nelle successive dichiarazioni non ne determina la cristallizzazione.

Il Fatto

Una società in liquidazione acquistava dal fallimento di un’azienda un credito IVA, chiesto a rimborso per il periodo d’imposta 2014 ai sensi dell’art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972. Il credito originava da periodi d’imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento e veniva riportato di anno in anno dalla curatela nelle dichiarazioni periodiche.

A fronte della richiesta di informazioni dell’Agenzia delle entrate, la cessionaria rivendicava la definitiva cristallizzazione del credito per effetto della decadenza dell’Amministrazione dal termine di cui all’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, producendo la documentazione contabile. L’Agenzia opponeva diniego, sostenendo di poter verificare la non spettanza del credito anche oltre il termine di accertamento. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR del Lazio rigettava l’appello dell’Ufficio, affermando che il decorso del termine decadenziale impedisce ogni contestazione del credito. L’Agenzia ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il motivo, che si sottrae all’eccezione di inammissibilità, individua con precisione le violazioni di legge denunciate, ossia la falsa applicazione degli artt. 30 e 57 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Il principio è già affermato dalle Sezioni Unite n. 5069 del 15.03.2016: in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione può contestare il credito esposto in dichiarazione anche se sono scaduti i termini per l’accertamento e senza aver adottato alcun provvedimento, perché tali termini operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti.

Il principio è ribadito dalle Sezioni Unite n. 21765 del 29.07.2021. Il credito che nasce dall’eccedenza delle poste detraibili esiste solo se ne sussistono i fatti generatori: non basta l’esposizione in dichiarazione, né occorre l’accertamento dell’Amministrazione. L’inerzia nel controllo non equivale a riconoscimento implicito e non produce alcun effetto accertativo, che può derivare soltanto dalla positiva verifica di rispondenza al reale. Ritenere incontrovertibile un credito solo perché indicato in una dichiarazione non più assoggettabile a verifica contrasterebbe con gli artt. 23, 53 e 97 Cost. e con il principio di neutralità dell’IVA.

Ne discende che, secondo le regole ordinarie, il contribuente che chiede il rimborso assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve fornire la documentazione giustificativa. Non rilevano in senso contrario le difficoltà fattuali legate alla risalenza nel tempo dei rapporti e al fallimento, né è sufficiente il puro riporto a nuovo nelle dichiarazioni periodiche.

La CTR, disattendendo tali principi, ha ritenuto preclusa all’Amministrazione la contestazione del credito oltre il termine di accertamento. La sentenza è pertanto cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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