Motivazione apparente e domanda quantitativa in appello ammesse in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 3289 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza tributaria che si limiti ad affermare che il contribuente non ha raggiunto la prova dell’inerenza dei costi, senza esaminare le singole voci dell’estratto conto depositato, è affetta da motivazione apparente e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Il vizio è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La riduzione puramente quantitativa del petitum, proposta per la prima volta in appello, non integra domanda nuova ove non alteri i termini sostanziali della controversia e non introduca nuovi temi di indagine, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Il Fatto
La contribuente riceveva un avviso di accertamento per l’anno 2011, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava la deduzione di costi ritenuti non inerenti all’attività professionale, pari complessivamente a euro 14.040, di cui euro 6.840 per interessi passivi e competenze del conto corrente ed euro 7.200 per manutenzione di impianti e macchinari. La ripresa riguardava Irpef, Irap, addizionali e Iva.
La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.T.P. di Siena, che accoglieva solo parzialmente il ricorso. La C.T.R. della Toscana confermava la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistito dall’Amministrazione con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono ritenuti fondati. La contribuente lamentava la nullità della sentenza per difetto di motivazione e l’inversione dell’onere della prova in danno del contribuente, avendo prodotto in giudizio l’estratto conto non esaminato dal giudice di appello.
La Corte rileva che l’apparato motivazionale della sentenza impugnata è molto scarno: la C.T.R. si è limitata ad affermare che la contribuente non ha raggiunto la prova dell’inerenza degli interessi passivi e dei costi bancari, senza analizzare le singole voci dell’estratto conto depositato. Tale motivazione non raggiunge lo standard del minimo costituzionale, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 07/04/2014.
Il secondo motivo è parimenti fondato. La C.T.R. aveva qualificato come nuova, e dunque inammissibile, la domanda subordinata di dedurre nella misura del 50% le spese esposte, proposta solo in appello. La Corte osserva che le variazioni quantitative del petitum, che non alterino i termini sostanziali della controversia né introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, non comportando violazione del principio del contraddittorio né menomazione del diritto di difesa della controparte, secondo quanto già affermato da Cass., Sez. III, n. 9522 del 20/04/2007.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dovrà valutare nel merito anche l’eventualità di consentire la deduzione del 50% delle spese e dei costi rappresentati.
Nota della Redazione
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