Rimborso IVA: il giudice di rinvio deve verificare la prova del credito (Cass. civ. Sez. V n. 8124 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso del credito IVA, il giudice di rinvio è vincolato al mandato affidatogli dall’ordinanza rescindente e non può sottrarsi all’accertamento sull’esistenza e sull’ammontare del credito invocando il potere dell’amministrazione finanziaria di contestare il credito esposto in dichiarazione. Incombe sul contribuente, che invochi il riconoscimento di un credito d’imposta, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito, non essendo sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. Il principio di diritto secondo cui l’Ufficio può contestare il credito anche dopo la scadenza dei termini di accertamento non esonera il giudice del rinvio dal verificare se il contribuente abbia assolto al proprio onere probatorio. La sentenza che ometta tale verifica è cassata con rinvio.

Il Fatto

Il curatore del fallimento di una società accertava un credito IVA e ne chiedeva il rimborso. Con atto notificato all’Agenzia delle entrate e al concessionario della riscossione, il credito veniva ceduto alla banca cessionaria. L’Ufficio negava il rimborso rilevando la mancanza della documentazione giustificativa del presupposto e l’omessa presentazione delle dichiarazioni IVA per gli anni di riferimento.

La controversia attraversava tre gradi di merito. Dopo la sentenza di primo grado favorevole alla cessionaria e la conferma in appello, la Corte cassava con rinvio, osservando che il contribuente deve dimostrare l’insussistenza delle ipotesi che legittimano il rifiuto e che l’Ufficio può difendersi a tutto campo, senza essere vincolato a una specifica motivazione di rigetto. Il giudice di rinvio respingeva nuovamente l’appello dell’Agenzia, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 21765 del 2021. L’Ufficio proponeva allora nuovo ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo del ricorso principale, con cui l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 384 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Il giudice di rinvio avrebbe omesso di vagliare l’esistenza effettiva del credito IVA, esprimendo un principio di diritto contrario a quello dell’ordinanza di rinvio.

In via preliminare la Corte ritiene il motivo ammissibile. L’erroneo richiamo all’art. 2687, anziché all’art. 2697 cod. civ., è qualificato come mero errore materiale che non inficia la comprensione della censura, chiarita dal successivo sviluppo argomentativo. La contemporanea sussunzione delle doglianze sotto i numeri 3 e 4 dell’art. 360 non compromette l’intelligibilità separata delle stesse, avendo l’Agenzia prospettato, distintamente, sia la violazione del principio dell’onus probandi sia la disattenzione del mandato ricevuto.

Nel merito il motivo è fondato. Il giudice di rinvio ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 21765 del 2021 senza alcuna attinenza al mandato affidatogli. Poiché la Corte, nell’ordinanza rescindente, aveva ritenuto che l’Ufficio avesse correttamente dedotto l’eccezione di inesistenza e di mancanza di prova del credito, compito specifico del giudice di rinvio era verificare se la contribuente avesse documentato esistenza e ammontare del credito.

La Corte ribadisce che grava sul contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi del credito d’imposta. Richiama Cass. n. 27580 del 2018, secondo cui non è sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. Nel caso concreto tale onere è rimasto totalmente inadempiuto.

L’accoglimento del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con cui la contribuente lamentava la mancata pronuncia sulle proprie pretese di rimborso. La Corte osserva che il secondo giudice di rinvio dovrà rieditare integralmente la disamina dei temi riguardanti esistenza e prova del credito, vagliando con priorità logica allegazioni e prove introdotte dalla contribuente, per poi sottoporle a vaglio critico. La sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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