Esenzione IMU alloggi sociali e destinazione ad abitazione principale (Cass. civ. Sez. V n. 4538 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è subordinata, anche alla luce della disciplina introdotta dall’art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’adibizione dell’alloggio sociale ad abitazione principale dell’assegnatario. Tale destinazione non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate per l’alloggio sociale dal DM 22 aprile 2008, rientrando la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi normalmente posti a carico dell’assegnatario a pena di decadenza dall’assegnazione. Resta ferma la possibilità, per l’ente impositore, di provare l’inadempimento a tali obblighi e, conseguentemente, di negare l’esenzione.
Il Fatto
Un’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica impugnava un avviso di accertamento con cui la società di riscossione contestava l’omesso versamento dell’IMU per un periodo d’imposta, sul rilievo che, trattandosi di alloggi sociali, l’imposta non era dovuta sulle unità immobiliari oggetto dell’atto impositivo.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, riconoscendo all’ente solo la detrazione di euro 200,00. La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata confermava, escludendo l’applicabilità dell’esenzione IMU agli immobili dell’ente e negando l’assimilazione agli alloggi sociali, poiché l’ente svolgeva attività economica percependo un canone di locazione, sia pur calmierato. L’ente ricorreva quindi in Cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che deduceva la nullità della sentenza per motivazione solo apparente. Il vizio non sussiste: la decisione impugnata dà conto del criterio logico seguito e risponde allo specifico motivo di gravame, pur non condividendone gli assunti. Quanto all’omessa pronuncia, la Corte richiama il principio per cui tale vizio ricorre solo quando sia stata completamente pretermessa una decisione indispensabile alla soluzione del caso concreto.
Il secondo motivo è infondato. La Corte rileva che, censurando la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso deve riportare testualmente i passi contestati ovvero allegare l’atto: il ricorrente non lo aveva fatto. Nel merito, l’obbligo motivazionale dell’atto impositivo è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria negli elementi essenziali. Ne discende che l’atto impositivo, contestando l’omesso versamento, contiene un implicito rigetto della pretesa esenzione, essendo onere del contribuente dedurre e provare la causa di esclusione dell’imposta.
Il terzo motivo è fondato. La Corte ricostruisce la disciplina: l’art. 2, comma 2, lett. b), del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha differenziato il trattamento delle unità immobiliari, stabilendo che gli alloggi sociali, come definiti dal DM 22 aprile 2008, sono esenti dall’IMU a decorrere dall’1 gennaio 2014. Non è configurabile una coincidenza tra alloggi ex IACP e alloggi sociali, poiché il legislatore ha disciplinato autonomamente le due fattispecie. Le norme di esenzione sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ., sicché non è invocabile l’analogia.
La Corte precisa che l’equiparazione all’abitazione principale sancisce una presunzione iuris tantum: la destinazione dell’alloggio sociale ad abitazione principale dell’assegnatario non richiede prova ulteriore, restando salva la possibilità per l’ente impositore di provare l’inadempimento degli obblighi di residenza e dimora. Ciò è confermato dall’art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, della legge n. 160 del 2019.
La sentenza impugnata si è discostata da tale principio escludendo la natura di alloggio sociale degli immobili. Il ricorso è quindi accolto nei limiti del terzo motivo, assorbito il quarto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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