Improcedibile il ricorso se non si deposita la sentenza notificata (Cass. civ. Sez. II n. 8318 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Da essa sorge l’onere di depositare, nel termine di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. L’omissione è sanabile solo se la sentenza con relata sia prodotta dal controricorrente ai sensi dell’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, e non mediante la tardiva produzione ex art. 372 cod. proc. civ.. Il ricorso resta peraltro procedibile, pur in difetto di tale produzione, ove risulti notificato entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Il Fatto
Un Tribunale, riunite due cause in materia successoria, aveva annullato con sentenza non definitiva un testamento olografo per incapacità di intendere e volere della testatrice, disposto la restituzione dei beni alla massa, dichiarato aperta la successione legittima e rigettato la domanda di resa dei conti nei confronti di uno degli eredi; con sentenza definitiva aveva poi sciolto la comunione.
Instaurato il gravame da alcuni eredi, la Corte d’Appello lo aveva rigettato. Uno dei soccombenti ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione delle regole in tema di indegnità a succedere e valutazione delle risultanze istruttorie. Nessuno degli intimati ha spiegato difesa. Formulata la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., per avere il ricorrente omesso di produrre la sentenza corredata della relata di notifica, nonostante l’indicazione, contenuta nel ricorso, dell’avvenuta sua notificazione.
Il Collegio ha ricostruito la ratio dell’onere. La dichiarazione di notificazione attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato.
Il recupero dell’omissione non è ammesso attraverso la successiva e ormai tardiva produzione ex art. 372 cod. proc. civ., salvo che la sentenza con relata sia prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., oppure acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio nei casi in cui la legge disponga la comunicazione o la notificazione del provvedimento impugnato. La Corte richiama in proposito Sezioni Unite n. 21349 del 2022, oltre a Sez. VI n. 15832 del 2021 e Sez. V n. 1295 del 2018.
Il Collegio ha poi precisato il temperamento già affermato nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso resta procedibile, in difetto della copia autentica e della relata, ove risulti che la notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Il collegamento tra la data di pubblicazione indicata nel ricorso e quella di notificazione dello stesso assicura lo scopo della norma, consentendo di accertare la tempestività sin dal deposito (Sez. VI n. 11386 del 2019; Sez. III n. 17066 del 2013).
Nel caso esaminato nessuna delle due condizioni ricorreva: il ricorrente non ha prodotto gli atti attestanti la notifica e il ricorso è stato inoltrato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 5 marzo 2021. La Corte ha quindi dichiarato l’improcedibilità, nulla disponendo sulle spese per mancata difesa dei controricorrenti, ed esclusa la condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., non essendo il ricorso deciso in conformità alla proposta. Ha infine dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.